Per il Consiglio di Stato illegittima graduatoria ATA 24/27 che non riconosce punteggio pieno per servizio di leva non in costanza di nomina

Nel caso in questione gli appellati agiscono per l’annullamento degli atti della procedura di aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale ATA per il triennio scolastico 2024/2027, nella parte in cui – con decreto ministeriale n. 89 del 21 maggio 2024 del Ministero dell’istruzione e del Merito che ha sostituito il decreto del Ministero dell’Istruzione del 3 marzo 2021, n. 50 – è stato previsto il punteggio di 0,60 per il servizio militare di leva o il servizio civile sostitutivo svolto non in costanza di rapporto di impiego con l’amministrazione scolastica e questa previsione è stata applicata nella formazione delle graduatorie definitive da parte degli uffici scolastici regionali.
La questione
Le pretese dei ricorrenti al Consiglio di Stato, che seguono oramai principi consolidati in giurisprudenza ma non recepiti in sede amministrativa, si fondano sul presupposto che al servizio di leva sarebbe invece spettato il maggior punteggio di 6 pari a quello svolto in costanza di rapporto hanno agito nella presente sede giurisdizionale amministrativa, con ricorso al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio – sede di Roma. Per il TAR del Lazio, però era legittima la normativa concorsuale censurata, che ha diversamente modulato il punteggio per il servizio militare di leva, con la previsione (contenuta nell’allegato A al sopra citato decreto ministeriale) del punteggio di 6 per quello prestato in costanza di rapporto di impiego, e come in precedenza esposto di 0,60 per quello non in costanza di rapporto, considerato invece come «servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali».
Va riconosciuto il punteggio pieno al servizio di leva non in costanza di nomina
Con la sentenza n. 03367/2025, il Consiglio di Stato conferma un orientamento già espresso in altre decisioni precedenti. In particolare, riconosce che il servizio militare di leva deve essere valutato pienamente ai fini del punteggio nei concorsi pubblici per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) della scuola, anche se svolto prima di essere assunti.
La norma di riferimento (articolo 569, comma 3 del Testo Unico della scuola, decreto legislativo 297/1994) stabilisce che il servizio militare di leva vale a tutti gli effetti, senza specificare che debba essere svolto mentre si è già dipendenti pubblici. Questa formulazione è diversa da quella prevista dal Codice dell’ordinamento militare (articolo 2050, comma 2), che invece richiede che il servizio militare sia svolto durante il rapporto di lavoro per essere pienamente riconosciuto nei concorsi.
Alla luce di ciò, il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso dei lavoratori, ha annullato gli atti contrari emanati dall’amministrazione scolastica e ha ordinato che venga attribuito a ciascun ricorrente un aumento di 6 punti per il servizio militare svolto.