Per avviare un procedimento disciplinare basta una semplice segnalazione oppure i fatti devono essere circostanziati? Sentenza

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Non basta una semplice segnalazione per avviare il procedimento disciplinare. Vediamo come affronta la questione nell’ordinanza la Cassazione Civile con provvedimento Num. 16097/2021 del 9/6/2021.

Il fatto

La Corte territoriale, affermano i giudici, per quel che ancora rileva in questa sede, ha escluso l’eccepita tardività della sanzione disciplinare e, richiamato il principio di diritto affermato da Cass. n. 21193/2018, ha escluso che il procedimento potesse essere avviato sulla base delle sole comunicazioni inviate in un primo momento ed ha ritenuto che solo con la trasmissione della nota successiva, che aveva riassunto i risultati degli accertamenti ispettivi, l’amministrazione aveva avuto conoscenza piena dell’illecito disciplinare; ha precisato che, a seguito della segnalazione, erano stati avviati complessi accertamenti ispettivi riguardanti i movimenti economici e le imputazioni delle spese, accertamenti che, per la loro complessità, erano stati affidati a tre funzionari i quali avevano operato autonomamente nei distinti settori di loro competenza.

Per avviare un procedimento disciplinare e valutare decorrenza termini i fatti devono essere circostanziati

Rilevano i giudici nel caso in questione che la Corte territoriale in materia di diritto, non si è discostata dall’orientamento, ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui «ai fini della decorrenza del termine perentorio previsto per la contestazione dell’addebito dall’art. 55 bis, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001, assume rilievo esclusivamente il momento in cui l’ufficio competente abbia acquisito) una “notizia di infrazione” di contenuto) tale da consentire allo stesso – di dare, in modo corretto, l’avvio al procedimento mediante la contestazione, la quale può essere ritenuta tardiva solo qualora la P.A. rimanga ingiustificatamente inerte, pur essendo in possesso degli elementi necessari per procedere, sicché il suddetto termine non può decorrere a fronte di una notizia che, per la sua genericità, non consenta la formulazione dell’incolpazione e richieda accertamenti di carattere preliminare volti ad acquisire i dati necessari per circostanziare l’addebito» ( Cass. n. 16706/2018 e negli stessi termini fra le più recenti Cass. n. 28927/2019 e Cass. n. 14810/2020); 3.6. il ricorso non contesta l’interpretazione dell’art. 55 bis, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001 ma la valutazione delle risultanze istruttorie quanto alla ricorrenza, in concreto, di una “notizia di infrazione” avente i requisiti sopra indicati e, quindi, censura il giudizio di fatto, non di valore, espresso dalla Corte territoriale.

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