Per avere la Carta del docente bisogna avere svolto almeno 180 giorni di supplenza l’anno, Anief: a Verona il giudice condanna il Ministero a pagare 2.500 euro

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Ancora una sentenza sulla Carta del docente da assegnare anche ai precari: stavolta è il Tribunale di Verona, sezione lavoro, a dire sì al ricorso prodotto dai legali che operano per il sindacato Anief, in difesa di un insegnante che non ha potuto “usufruire della “Carta elettronica” per l’aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23”. Il giudice ha esaminato il caso e concluso che “le domande di parte ricorrente come precisate in udienza sono fondate e devono essere accolte”, perché la Corte di giustizia dell’Unione Europea “ha valorizzato il fatto che dalle norme interne (in particolare l’art. 282 D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l’art. 63 e l’art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale”.

Inoltre, il Tribunale di Verona ancora nella sentenza ha spiegato che anche il Consiglio di Stato con sentenza n. 1842/2022 “del 16/3/2022, ha annullato il D.P.C.M. n. 32313 del 25 settembre 2015, e la nota applicativa del M.I.U.R. n. 15219 del 15 ottobre 2015, nonché il D.P.C.M. del 28 novembre 2016 che ha sostituito i precedenti atti generali esecutivi del contributo al finanziamento della formazione in serviziodei docenti, contenuto nel comma 121 della Legge 107 del 2015, nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della Carta del docente”. Sempre il giudice del Foro scaligero ha ricordato che “la domanda si riferisce ad incarichi conferiti sino alla fine dell’anno scolastico (31 agosto) ovvero sino al termine delle attività didattiche (30 giugno), comunque trattasi di un periodo di servizio di almeno 180 giorni, e quindi, in presenza di tali elementi, i servizi prestati sono sicuramente equiparabili, anche sotto il profilo temporale, ai servizi svolti dai docenti di ruolo”.

Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, invita “precari ed ex precari che hanno svolto almeno cinque mesi e 16 giorni di servizio di supplenza annuale a presentare ricorso con Anief per vedersi assegnata la Carta del docente dal 2017 in poi: per chi intende però recuperare l’anno scolastico 2017/18, c’è pochissimo tempo, soli due giorni, non oltre il 30 giugno prossimo, perché altrimenti quell’annualità non sarà più recuperabile perché andrà in prescrizione. Tutti coloro, educatori compresi, che hanno svolto supplenze annuali dal 2017 ad oggi possono quindi recuperare 3mila euro. Questo governo si è reso conto del vuoto normativo e ha cercato di rimediare, ma la soluzione approvata, con il decreto legge Salva-Infrazioni, ora all’esame del Parlamento, riguarda solo le supplenze di quest’anno fino al 31 agosto”. Per maggiori informazioni o per aderire all’impugnativa Anief, in modalità singola o collettiva, basta cliccare qui.

LE CONCLUSIONI DELLA SENTENZA DI VERONA

Dopo avere spiegato che “il servizio prestato” dal docente “per l’a.s. 2016/2017 in assenza di atto interruttivo è decorsa la prescrizione” e che “per l’a. s. 2017/2018 non è comparabile con quello dei docenti di ruolo in cui risulta prestato il servizio solamente dal 27.2.2018 al 29.6.2018, ossia per circa 4 mesi”, il giudice “in accoglimento del ricorso” ha dichiarato “il diritto del ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite Carta Elettronica del docente per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all’art. 1 della Legge n. 107/2015 per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023”, condannando “il Ministero convenuto ad erogare al ricorrente la prestazione oggetto di causa, previa emissione della Carta Docente ed accredito della somma indicata sulla Carta Docente” e “alla rifusione delle spese di lite sostenute dal ricorrente, liquidate in complessivi € 720,00 per compensi professionali, oltre al rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA con distrazione in favore dei procuratori antistatari”.

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