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Pensionamento con quota 100 con requisiti raggiunti dopo presentazione di domanda

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Pensione Quota 100

Per il personale della scuola resta inteso che la domanda di pensione non viene respinta nel caso si raggiungano i requisiti di accesso dopo la stessa.

Sono un insegnante dello Stato, scuola elementare, regione Sicilia, donna di anni 61 e 37 anni di contributi.

Vorrei presentare domanda di pensione per settembre 2020 nel prossimo dicembre 2019, data alla quale non avrò ancora maturato i requisiti di accesso alla quota 100, che invero maturerò, sia per età sia per contribuzione, nel corso dell’anno scolastico 2019/2020.

Il quesito riguarda quindi la validità di presentazione della domanda di pensione, pur non avendo ancora i requisiti minimi, ma tenuto conto della peculiarità della figura dell’insegnante che deve presentare domanda con anticipo dovendo concludere comunque l’anno scolastico a salvaguardia della continuità didattica.

Il tutto ovviamente se sarà ancora possibile accedere alla quota 100 alla luce delle alterne vicende del Governo.

Cordiali saluti

Per i docenti, che hanno come unica finestra di uscita il 1 settembre di ogni anno, nel decreto attuativo della quota 100 (decreto 4/2019) è specificato che “Ai fini del conseguimento della “pensione quota 100” per il personale del comparto scuola ed AFAM si applicano le disposizioni di cui all’articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.”.

Il comma 9, dell’articolo 59 della lege 449 recita che “Per il personale del comparto scuola resta fermo, ai fini dell’accesso al trattamento pensionistico, che la cessazione dal servizio ha effetto dalla data di inizio dell’anno scolastico e accademico dell’anno successivo , con decorrenza dalla stessa data del relativo trattamento economico nel caso di prevista maturazione del requisito entro il 31 dicembre dell’anno.”.

Per rispondere al suo quesito, quindi, se presenterà domanda di cessazione dal servizio a dicembre 2019, essa sarà accolta indipendentemente dal possesso dei requisiti poichè ha tempo fino al 31 dicembre dell’anno successivo (2020) per raggiungere i requisiti di pensionamento con collocamento in pensione a partire dal 1 settembre 2020.

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