Pensioni scuola: trattamento di fine rapporto e buonuscita, come avviene la liquidazione

Come funziona il pagamento della buonuscita dopo il pensionamento per i dipendenti del comparto scuola?
Nel momento in cui si cessa il rapporto di lavoro, al dipendente spetta la liquidazione del trattamento di fine rapporto, cioè della cosiddetta buonuscita. Questo vale nel settore privato come in quello pubblico, per i lavoratori dipendenti privati e per i lavoratori dipendenti pubblici. Ed è così anche nel mondo della Scuola.
Alla conclusione del rapporto di lavoro, anche nel momento in cui si va in pensione, per i lavoratori della scuola c’è il diritto a ricevere la liquidazione dell’indennità di fine servizio o di fine rapporto. TFR e TFS, queste le due strade previste dalla normativa vigente che variano da lavoratore a lavoratore in base a diversi fattori, tra i quali anche la data di assunzione. Oggi approfondiamo il campo della liquidazione di queste spettanze nel momento in cui il docente o il lavoratore che rientra tra il personale Ata, va in pensione.
Pensioni scuola e buonuscita, quando si va alla cassa?
Il settore scuola è piuttosto particolare per quanto riguarda gli istituti del TFS o del TFR, soprattutto quando si tratta di liquidazione che interessa il personale che cessa il servizio per andare in pensione. Sono piuttosto dilatate le tempistiche previste per l’incasso, soprattutto se paragonate alla stragrande maggioranza dei lavoratori dipendenti del settore privato.
Il lavoratore della scuola per esempio, nel caso in cui lascia il lavoro perché rientra nella pensione anticipata, potrebbe dover attendere anche più di due anni per recuperare quanto gli spetta di diritto come buonuscita. Se per la pensione anticipata i tempi sono pesantemente lunghi, ancora peggio va ai lavoratori che lasciano il lavoro sfruttando la quota 100 nel suo ultimo anno di sperimentazione (la misura scade il 31 dicembre 2021). Infatti nella struttura normativa della quota 100 è previsto che il lavoratore e neo pensionato, per poter incassare la sua liquidazione, dovrà aspettare di compiere i 67 anni di età che valgono come età pensionabile per la quiescenza di vecchiaia. Se pensiamo che la quota 100 consente l’uscita dal lavoro anche a 62 anni con 38 di contributi, è evidente che per alcuni l’attesa per la buonuscita può essere superiore ai 6 anni dalla data in cui si esce dal lavoro e si ottiene il pensionamento. In altri termini, con la quota 100, si esce dal lavoro fino a 5 anni prima, ma nei confronti della buonuscita resta sempre l’età pensionabile di vecchiaia come decorrenza.
Pagamento rateale delle buonuscite
I tempi si allungano notevolmente anche per via del fatto che per chi ha buonuscite elevate, per via di carriere lunghe di lavoro nel mondo della scuola, la liquidazione è fatta a rate. Infatti se l’importo della buonuscita spettante supera i 50.000 euro, il pagamento avviene in più rate e non in unica soluzione. Tempi lunghi quindi, che non hanno lasciato indifferenti i legislatori che hanno introdotto la possibilità per il pensionato, di chiedere l’anticipo del TFR o del TFS nel momento in cui si lascia il lavoro. Un anticipo che viene erogato per il tramite di un istituto di credito, cioè con un finanziamento vero e proprio che è tutelato da garanzia dello Stato e che andrà restituito alla banca nel momento in cui il pensionato percepirà il TFS o il TFR.
TFR. TFS, modalità di erogazione e differenze
Come dicevamo, in base alla data di assunzione il lavoratore entra nel perimetro del TFS piuttosto che del TFR. I lavoratori assunti per la prima volta con contratto a tempo indeterminato a partire dal 1° gennaio 2001, o a tempo determinato dal 1° giugno 2020, hanno diritto al TFR. In estrema sintesi, per capire cosa si destina anno per anno al TFR, si deve tenere presente che si lascia parte della retribuzione annua in misura pari al 6,91% della stessa (ovviamente rivalutata annualmente). Per tutti quelli che non rientrano nel regime applicativo del Trattamento di fine rapporto, c’è il Trattamento di fine servizio. Alla generalità dei lavoratori del comparto scuola quindi spetta la buonuscita (IBU) che viene calcolata in misura pari ad un dodicesimo dei 4/5 della retribuzione pensionabile annua a cui il lavoratore ha diritto nel momento in cui cessa il servizio.
I tempi di liquidazione delle indennità
Dal punto di vista delle tempistiche, le indennità di fine lavoro vengono liquidate entro 105 giorni dalla cessazione dal servizio, nel caso in cui il rapporto di lavoro sia cessato per decesso del lavoratore o per questioni di invalidità dello stesso. Come dicevamo in precedenza, occorre aspettare 15 mesi dalla cessazione del servizio per incassare la buonuscita (o la prima rata spettante) per interruzione del rapporto di lavoro scaturita da cessazione forzata dal servizio per raggiunti limiti di età o per raggiungimento del diritto alla pensione anticipata. Necessario attendere 27 mesi nel caso di cessazione derivante da dimissioni volontarie (anche senza diritto alla pensione anticipata) e licenziamento. Bisogna attendere 2 anni invece nel caso in cui la cessazione dell’attività lavorativa provenga da risoluzione antecedente il limite di età ordinamentale e con diritto al calcolo della pensione con il sistema retributivo per il lavoratore.
Tornando alle rate, sotto i 50.000 euro di TFR o TFS, la liquidazione è in rata unica e con le tempistiche prima descritte. Per indennità sopra i 50.000 euro e fino a 100.000, le rate diventano due, di cui la prima pari a 50.000 euro e la seconda pari alla parte restante. Le due rate vengono pagate a distanza di un anno esatto tra di loro, quindi la seconda viene liquidata dopo 12 mesi dalla prima. Per indennità ancora maggiori di 100.000 euro, il meccanismo è lo stesso, con le prime due rate da 50.000 euro cadauna e la terza con la parte restante. E tutte e tre le rate si distanziano di 12 mesi ciascuna.