Pensioni scuola, domande online entro il 7 dicembre. Per i dirigenti scolastici entro il 28 febbraio. CIRCOLARE Ministero

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Il Ministero dell’Istruzione, con la nota n.30103 del 13 novembre, ha reso noto le modalità per la presentazione delle domande di pensionamento.

Per andare in pensione dal 1° settembre 2021 il personale della scuola potrà presentare domanda esclusivamente on-line entro il 7 dicembre 2020. La scadenza per i Dirigenti scolastici resta invece fissata al 28 febbraio.

Cessazione Dirigenti Scolastici dal 1° settembre 2021

Il termine per la presentazione della domanda di cessazione dal servizio dei dirigenti scolastici è fissato al 28 febbraio 2021 dall’art. 12 del C.C.N.L. per l’Area V della dirigenza sottoscritto il 15 luglio 2010. Il dirigente scolastico che presenti comunicazione di recesso dal rapporto di lavoro oltre il termine di cui sopra non potrà usufruire delle particolari disposizioni che regolano le cessazioni del personale del comparto scuola.

Cessazioni dal servizio personale docente, educativo ed A.T.A.

Il Decreto Ministeriale fissa, all’articolo 1, il termine finale del 7 dicembre 2020 per la presentazione, da parte di tutto il personale del comparto scuola, delle domande di cessazione per dimissioni volontarie dal servizio o delle istanze di permanenza in servizio ai sensi dell’articolo 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e successive modifiche e integrazioni, ovvero per raggiungere il minimo contributivo.

Tutte le predette domande valgono, per gli effetti, dal 1° settembre 2021.

Il termine del 7 dicembre 2020 deve essere osservato anche da coloro che, avendo i requisiti per la pensione anticipata (41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini) e non avendo ancora compiuto il 65° anno di età, chiedono la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico, purché ricorrano le condizioni previste dal decreto 29 luglio 1997, n. 331 del Ministro per la Funzione Pubblica

CIRCOLARE

D.M. n. 159 del 12 NOVEMBRE 2020

REQUISITI

Presentazione delle istanze

Le domande di cessazione dal servizio e le revoche delle stesse devono essere presentate con le seguenti modalità:

I Dirigenti Scolastici, il personale docente, educativo ed A.T.A. di ruolo, ivi compresi gli insegnanti di religione utilizzano, esclusivamente, la procedura web POLIS “istanze on line”, relativa alle domande di cessazione, disponibile sul sito internet del Ministero.

Al personale in servizio all’estero è consentito presentare l’istanza anche con modalità cartacea.

Il personale delle province di Trento, Bolzano ed Aosta, presenta le domande in formato cartaceo direttamente alla sede scolastica di servizio/titolarità, che provvederà ad inoltrarle ai competenti Uffici territoriali.

Le domande di trattenimento in servizio ai sensi dell’articolo 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 modificato dall’art. 1 comma 630 della legge 27.12. 2017 n. 205, ovvero per raggiungere il minimo contributivo continuano ad essere presentate in forma cartacea entro il termine del 7 dicembre 2020.

Si chiarisce che la presentazione dell’istanza nei termini e nelle modalità descritte è propedeutica al collocamento a riposo, pertanto non potranno essere disposte cessazioni dal servizio per le domande presentate successivamente al 7 dicembre 2020.

Per conseguire la pensione di anzianità e la pensione anticipata i nuovi requisiti dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 sono i seguenti:

Pensione di vecchiaia per uomini e donne con almeno 20 anni di contributi
67 anni entro il 31 agosto del 2021 d’ufficio
67 anni entro il 31 dicembre del 2021 a domanda.

Pensione di vecchiaia – art. 1 comma 147 legge 205/17 (esclusione dall’aspettativa di vita per i lavoratori dipendenti che svolgono attività gravose con contribuzione da almeno 30 anni)
66 anni e 7 mesi entro il 31 agosto 2021 d’ufficio
66 anni e 7 mesi entro 31 dicembre 2021 a domanda.

Pensione anticipata

  • per le donne, 41 anni e 10 mesi di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2021;
  • per gli uomini, 42 anni e 10 mesi di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2021.

Opzione donna (art. 1 comma 9 della legge 23 agosto 2004, n. 243, come declinata nella legge 26 del 2019)
Per le sole donne
 resta in vigore la norma prevista dalla legge 243 del 2004, modificata dalla legge 26 del 2019, a condizione che il requisito di contribuzione e di età anagrafica richiesto sia stato maturato entro il 31 dicembre del 2019.

L’accesso al pensionamento è quindi consentito con 58 anni di età anagrafica e 35 anni di anzianità contributiva. L’assegno pensionistico verrà conteggiato per intero col sistema contributivo.

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