Pensioni scuola 2023, se non si hanno i requisiti bisogna restare a lavoro? [VIDEO]

Fissato al 23 ottobre prossimo il termine ultimo di presentazione delle domande di pensionamento dal 1° settembre 2024 per il personale docente, educativo, ATA. Le domande possono essere presentare tramite Istanze on-line già dal 19 settembre 2023.
I quesiti in merito sono tanti e alcuni sono stati raccolti nel corso del Question time dedicato al tema in diretta su Os TV il 19 settembre.
Fra le domande arrivate ne riproponiamo una: “Se si inoltra la domanda, ma ai controlli non si hanno i requisiti, l’istanza viene rigettata e si resta al lavoro?“
A rispondere Stefano Cavallini, rappresentante del sindacato Anief.
“All’interno della domanda di cessazione bisogna scegliere se non raggiungo i requisiti permango a lavoro oppure se non si hanno i requisiti voglio andare comunque in pensione'”, spiega il sindacalista.
“Io personalmente – prosegue – se non si hanno i requisiti consiglio sempre di restare a lavoro. Ma resta sempre una scelta personale“.
Requisiti e tipologie pensioni
Pensione di vecchiaia, articolo 24, commi 6 e 7, della legge n. 214 del 2011
D’ufficio: 67 anni al 31 agosto 2024+ anzianità contributiva minima di 20 anni
A domanda: 67 anni al 31 dicembre 2024 + anzianità contributiva minima di 20 anni
Pensione di vecchiaia, Articolo 1, commi da 147 a 153, della legge 27 dicembre 2017, n. 205
a domanda, 66 anni e 7 mesi al 31 dicembre 2024+anzianità contributiva minima di 30 anni al 31 agosto 2024
Pensione anticipata, articolo 15 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
Requisiti da maturare entro il 31 dicembre 2024:
Requisiti contributivi donne: anzianità contributiva minima di 41 anni e 10 mesi
Requisiti contributivi uomini: anzianità contributiva minima 42 anni e 10 mesi
Opzione donna, articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come modificato dall’articolo 1, comma 94, della legge 30 dicembre 2021, n. 234
Requisiti contributivi: Anzianità contributiva di 35 anni maturata al 31 dicembre 2021
Requisiti anagrafici: 58 anni maturati al 31 dicembre 2021
Quote 100 e 102, articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come modificato dall’articolo 1, comma 87, della legge 30 dicembre 2021, n. 234
Requisiti contributivi (maturati entro il 31 dicembre 2021): anzianità contributiva minima di 38 anni
Requisiti anagrafici: 62 anni
(requisiti maturati entro il 31 dicembre 2022): anzianità contributiva minima di 38 anni +64 anni
Pensione anticipata flessibile, articolo 1, commi 283 e 284, della legge 29 dicembre 2022, n. 197
Requisiti maturati entro il 31 dicembre 2023: anzianità contributiva minima di 41 anni +62 anni
Opzione donna, articolo 1, comma 292, della legge 29 dicembre 2022, n. 197
Requisiti maturati al 31 dicembre 2022: anzianità contributiva di 35 anni maturata al 31 dicembre 2022 + 60 anni (età ridotta di un anno per figlio nel limite massimo di due anni)
Condizioni a) assistono, alla data di presentazione della domanda di pensione e da almeno sei mesi, il coniuge o la parte dell’unione civile o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o un parente o un affine entro il secondo grado convivente qualora i genitori, il coniuge
o l’unito civilmente della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti oppure siano deceduti o mancanti.
b) hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti Commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, superiore o uguale al 74%.
LA RISPOSTA DI STEFANO CAVALLINI AL MINUTO 23:13
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