Pensioni scuola 2022: i requisiti e le misure, la guida

Con la pubblicazione del classico decreto del Ministero dell’Istruzione, vengono fissate le regole per i nuovi pensionamenti nella scuola l’anno venturo
Nella scuola le uscite dal lavoro e le pensioni, seguono un calendario diverso dalla generalità dei lavoratori sia privati che pubblici. Ciò che conta è l’anno scolastico. In questo senso, il Ministero dell’Istruzione ogni anno pubblica un decreto con cui fissa i criteri, impone le date e precisa le istruzioni per i pensionamenti dell’anno successivo.
Ed è ciò che è successo adesso, con il decreto n° 294 pubblicato il primo ottobre scorso. Ecco le nuove regole e tutte le cose da conoscere in materia per i futuri pensionandi
Il 31 ottobre la scadenza delle istanze di cessazione dal servizio
Sia gli insegnanti che il personale Ata, devono presentare entro il 31 ottobre prossimo, le domande di cessazione dal servizio per andare in pensione da settembre 2022, cioè prima del via del nuovo anno scolastico. Per i dirigenti scolastici invece, il termine scadrà il 28 febbraio 2022.
La modalità di presentazione delle istanze è sempre la stessa, ovvero usando la piattaforma Polis del Ministero dell’Istruzione. SI tratta della piattaforma accessibile mediate le credenziali di accesso del Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), quelle della Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o della Carta di Identità Elettronica (CIE).
Solo il personale delle Province Autonome di Trento, Bolzano e Aosta è tenuto a presentare l’istanza direttamente al dirigente scolastico del proprio istituto di servizio, ed in forma cartacea.
E cartacea è per tutti, la modalità di presentazione delle istanze di trattenimento in servizio, e sempre al dirigente scolastico della scuola presso cui l’interessato presta servizio nel corrente anno scolastico.
Si tratta come è evidente, di quel personale che pur arrivando all’età pensionabile dei 67 anni entro la fine del mese di agosto 2022, non si trova ad aver completato i 20 anni di contribuzione minima richiesti. Va sottolineato che la domanda di trattenimento in servizio può garantire questo vantaggio fino al compimento del 71imo anno di età. Oltre, il dirigente scolastico, non è obbligato a concedere al lavoratore la permanenza in servizio.
I 71 anni sono una età molto importante in materia previdenziale perché segnano la possibilità di ottenere la pensione di vecchiaia anche senza i canonici 20 anni di contributi versati. Ma è una possibilità esclusivamente destinata ai cosiddetti contributivi puri, cioè ai lavoratori il cui primo contributo versato, a qualsiasi titolo, è successivo al 31 dicembre 1995.
Pensionamenti 2022, quali le misure utilizzabili?
La materia previdenziale mai come in questi giorni, è oggetto di discussioni e di proposte. Infatti c’è da approntare una riforma delle pensioni o quanto meno, un intervento con misure adatte a detonare il pericolo scalone di 5 anni che la fine di quota 100 produrrà.
Non è detto quindi che le misure di pensionamento per il 2022 restino quelle oggi vigenti. Infatti come ogni anno, la legge di Bilancio, che il governo adesso si appresta a varare, conterrà senza dubbio il canonico pacchetto pensioni. Quindi, al momento non sono escluse novità e sorprese che magari potrebbero riguardare anche il mondo della scuola nella sua interezza o per determinate categorie (per esempio si parla di una Ape sociale estesa pure alle maestre delle scuole elementari).
In base a quello che oggi offre il sistema, si può uscire come sempre, con i due pilastri del sistema previdenziale italiano, cioè con le pensioni anticipate e con le pensioni di vecchiaia.
Nella scuola escono nel 2022, con le pensioni anticipate, coloro che entro il 31 dicembre 2022 completano i 42 anni e 10 mesi di contributi prescritti per gli uomini, o i 41 anni e 10 mesi di contributi per le donne. La misura prescinde dall’età dell’interessato. Se le soglie contributive vengono completate entro la fine del mese di agosto 2022, il pensionamento è d’ufficio da parte del dirigente scolastico tramite decreto di quest’ultimo da emanare entro il 28 febbraio 2022.
Servono due requisiti invece per la pensione di vecchiaia ordinaria. Infatti occorre avere 67 anni di età e almeno 20 anni di contributi versati. Nella scuola occorrono seguire regole particolari anche per la pensione di vecchiaia ordinaria. Infatti per chi completa il doppio requisito entro il 31 agosto 2022, scatta il cosiddetto pensionamento d’ufficio.
Per chi invece ci riesce nei mesi successivi ed entro il 31 dicembre 2021, occorre presentare domanda di dimissioni volontarie seguendo le date e le modalità di cui abbiamo parlato sopra.
Le misure in deroga ai requisiti Fornero
Quando si parla di pensione anticipata o di vecchiaia, ordinarie, si parla di misure influenzate ancora oggi dalla riforma delle pensioni della Professoressa Elsa Fornero. Infatti i requisiti sono arrivati a quelli oggi vigenti, proprio in virtù delle regole imposte dal governo Monti nel 2011, con il decreto Salva Italia e con la famosa riforma lacrime e sangue dell’allora Ministro del Lavoro Fornero.
Esistono misure che operano in deroga ai requisiti della Fornero, misure che sono state confermate anche per il 2021 o addirittura per il 2022 e che operano spesso in regime di cristallizzazione del diritto. In pratica, misure sfruttabili anche se sono ormai finite come funzionamento o come sperimentazione.
Una di queste è senza dubbio opzione donna. La misura consente di lasciare il lavoro, accettando un calcolo contributivo delle pensione (quindi penalizzante), già a 58 anni. La misura viene chiamata anche opzione contributiva donne, oltre che per il calcolo della prestazione, anche perché è destinata a chi ha una carriera iniziata prima del 1996, cioè prima dell’entrata in vigore delle riforma delle pensioni di Lanfranco Dini, che introdusse il sistema contributivo.
Nello specifico quindi, possono accedere alla pensione anche nel 2022, le lavoratrici che al 31 dicembre 2020 avevano completato sia i 58 anni di età previsti che i 35 anni di contribuzione versati. Anche se nel 2022 la misura non dovesse più esistere, chi ha già completato i requisiti potrà accedervi comunque in forza della cristallizzazione del diritto.
Usiamo il condizionale dal momento che tra le misure di cui oggi più si parla come di possibili novità nella manovra, c’è proprio opzione donna, che al momento permette l’accesso solo a chi ha perfezionato i requisiti entro la fine del 2020.
Stesso discorso di scadenza alla fine del 2021 e stesso discorso di cristallizzazione si può fare con la quota 100.
La misura introdotta col decreto n° 4 del 28 gennaio 2019, il cosiddetto “decretone”, poi diventato legge dello Stato n° 26 del 28 marzo 2019, cesserà i suoi tre anni di sperimentazione il 31 dicembre prossimo. Chi però completa il doppio requisito anagrafico-contributivo entro la fine del corrente anno, potrà sfruttare la misura anche nel 2022.
Nel dettaglio servono almeno 62 anni di età compiuti entro il 31 dicembre 2021, ed alla stessa data, almeno 38 anni di versamenti completati.
Misure particolari utilizzabili nella scuola
Nella scuola le regole particolari non finiscono con le date di uscita dal lavoro che seguono l’andamento dell’anno scolastico piuttosto che quello dell’anno solare come per la generalità degli altri lavoratori. Infatti esistono misure di pensionamento che vengono applicate d’ufficio e per decreto del dirigente scolastico. Maestre e maestri delle scuole dell’infanzia per esempio, se il 31 agosto 2022 si trovano ad aver completato sia i 30 anni di contribuzione versata che i 66 anni e 7 mesi di età, possono essere collocati in pensione tramite decreto del dirigente che in questo caso è tenuto ad emanare entro la fine del mese di febbraio 2022.