Pensioni, proroga della cessazione dal servizio: casi particolari di trattenimento oltre la data di cessazione

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Il trattenimento in servizio è un istituto che consente ai dipendenti pubblici di rimanere sul posto di lavoro per un ulteriore lasso di tempo oltre il compimento dell’età pensionabile di vecchiaia, cioè oltre i 67 anni.

Prima del decreto legge sulla Riforma della pubblica amministrazione (DL 90/2014), il dipendente pubblico poteva chiedere, e l’amministrazione concedere, il trattenimento per un biennio dopo il compimento dell’età pensionabile (es. da 66 a 68 anni). Il Decreto Legge 90/2014 ha provveduto all’abolizione dell’istituto a partire dal 1° novembre 2014 eliminando, pertanto la possibilità per il lavoratore di chiedere di restare in servizio oltre il limite anagrafico per il pensionamento di vecchiaia. Attualmente, pertanto, al perfezionamento dei 67 anni l’amministrazione pubblica deve obbligatoriamente collocare a riposo d’ufficio il dipendente. 

Per il personale della scuola docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario il termine perentorio per la presentazione delle istanze di cessazione dal servizio a decorrere dal 1/9/2022, in base al Decreto Ministeriale del 1/10/2021 n. 294 e alla Circolare ministeriale del 1/10/2021 prot. 30142 è fissato al 31/10/2021, mentre al 28/02/2022 per i Dirigenti scolastici. Chiaramente si parla di un tipo di cessazione dal servizio per dimissioni, limiti di età e anzianità contributiva e anagrafica per la pensione anticipata.

Cosa succede se un lavoratore, che esso sia personale docente, ATA o di Dirigenza, alla data del 31/08/2022 maturi il limite dei 67 anni previsto per la cessazione per limiti di età, ma non abbia il requisito minimo contributivo di almeno 20 anni di anzianità contributiva per poter andare in pensione. Questi può chiedere comunque il trattenimento in servizio a condizione che raggiunga il predetto requisito contributivo entro l’età massima di 70 anni (da adeguare alla stima di vita). Il trattenimento in servizio non può essere concesso in nessun altro caso al di fuori di tale eccezionale circostanza.

La norma di riferimento è l’art. 509, comma 3, del decreto legislativo 297/1994 che prevede il conseguimento del minimo di pensione al raggiungimento dei 20 anni di contributi, ma in realtà il temperamento discende dalla sentenza della Corte Costituzionale numero 282 del 1991, confermato dalla recente Circolare della Funzione Pubblica 2/2015 che precisa: se “considerando tutti i periodi contributivi, il dipendente non raggiungerà il minimo di anzianità contributiva entro il raggiungimento dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia prevista dall’articolo 24, comma 6, del predetto decreto-legge n. 201 del 2011, l’amministrazione dovrà valutare se la prosecuzione del rapporto di lavoro fino al compimento dei 70 anni di età (oltre all’adeguamento alla speranza di vita) consentirebbe il conseguimento del requisito contributivo. In caso affermativo, l’amministrazione dovrà proseguire il rapporto di lavoro al fine di raggiungere l’anzianità contributiva minima. In caso contrario, l’amministrazione dovrà risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro“.

Orbene, il personale in questione deve entro il termine stabilito del 31/10/2021 deve produrre all’Amministrazione una domanda cartacea di trattenimento in servizio non oltre il limite di età di 70 anni, sempreché entro tale termine maturi i 20 anni di anzianità.

Ma oltre a tale trattenimento in servizio per il raggiungimento del minimo contributivo di anzianità, abbiamo una circostanza particolare di proroga prevista e disciplinata dall’art. 1, comma 257, della Legge 208/2015 che sopperisce all’esigenza di assicurare continuità alle attività previste negli accordi sottoscritti con scuole o università dei Paesi stranieri. Nello specifico la norma in questione stabilisce che: “Al fine di assicurare continuità alle attività previste negli accordi sottoscritti con scuole o università dei Paesi stranieri, il personale della scuola impegnato in innovativi e riconosciuti progetti didattici internazionali svolti in lingua straniera, al raggiungimento dei requisiti per la quiescenza, può chiedere di essere autorizzato al trattenimento in servizio retribuito per non più di tre anni. Il trattenimento in servizio è autorizzato, con provvedimento motivato, dal dirigente scolastico e dal direttore generale dell’ufficio scolastico regionale” per i Dirigenti scolastici.

Pertanto, tale personale al raggiungimento dei requisiti per la pensione può chiedere il trattenimento in servizio per non più di tre anni.

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