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Pensioni e prepensionamenti: accesso, decorrenza ed eventuali penalizzazioni

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Parliamo di pensione e prepensionamento con un approfondimento sulla decorrenza del trattamento di quiescenza, eventuali penalizzazioni e accesso.

  1. Buongiorno sono un dipendente privato sono nato 5/2/1957 lavoro dal 1/7/1978 più un anno di servizio militare vi chiedo quando potrò andare in pensione.Grazie della risposta
  2. Salve sono impiegato della scuola personale A.T.A, nel settembre 2020 ho anni 63 e 8 mesi e 38 e 4 mesi  di servizio facendo domanda è possibile andare e quanto si va a perdere sulla pensione.
    Grazie
  3. Il mio Caf. mi ha informato che il 1 settembre 2020 vado in pensione con 42 anni e 10 mesi di contributi versati. A settembre mi pagheranno la mia prima pensione o dovrò attendere 3 mesi….Questa cosa non mi è chiara.

Pensione e prepensionamento

Rispondiamo con ordine alle domande dei nostri lettori relative all’accesso alla pensione, alla decorrenza del trattamento pensionistico e alle eventuali penalizzazioni sull’importo.

  1. Con 62 anni di età e  quasi 42 anni di contributi versati può accedere fin da subito alla pensione con la quota 100 o, in alternativa attendere la maturazione dei 42 anni e 10 mesi di contributi per accedere alla pensione anticipata (dovrà attendere, in questo secondo caso, 3 mesi dal raggiungimento dei requisiti per la decorrenza della pensione). Tenga presente che la differenza del trattamento pensionistico con le due misure sarà data soltanto dai 10 mesi di contributi versati in più per l’accesso alla pensione anticipata.
  2. Presentando domanda di cessazione dal servizio a dicembre 2019 potrà accedere alla pensione con la quota 100 dal 1 settembre 2020. Non vi sono penalizzazioni sull’assegno pensionistico della quota 100 e tutto quello che “perderebbe” sulla pensione sarebbe dato dai contributi in meno versati rispetto alla pensione di vecchiaia a 67 anni per la quale dovrebbe lavorare, rispetto al 2020, ancora 4 anni.
  3. Essendo un insegnante accederà alla pensione dal 1 settembre 2020 con decorrenza della stessa alla medesima data (primo assegno pensionistico il 1 settembre 2020) poichè la finestra di attesa di 3 mesi per gli insegnanti non è richiesta perchè al personale del comparto scuola che raggiunge i requisiti entro il 31 dicembre la pensione spetta il 1 settembre dello stesso anno in base all’articolo  59, comma 9 della legge n. 449/1997.

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