Pensioni e incumulabilità con redditi da lavoro: i chiarimenti nella circolare Inps

Con circolare del 29 gennaio l’Inps fornisce chiarimenti sui casi di incumulabilità tra le pensioni e i redditi da lavoro. L’Inps in caso di mancato rispetto del regime di non cumulabilità, l’INPS è tenuta a sospendere la pensione e a recuperare le mensilità pagate indebitamente.
Nella circolare si precisa che per le pensioni Quota 100, Quota 102 e per le pensioni anticipate flessibili è prevista, “a partire dal primo giorno dalla decorrenza della pensione e fino a quando non si maturano i requisiti per la pensione di vecchiaia, la non cumulabilità con i redditi provenienti sia da lavoro dipendente che autonomo“.
L’Inps informa i propri utenti sul regime di incumulabilità della pensione con i redditi da lavoro, al momento in cui comunica il provvedimento di liquidazione della pensione, in applicazione del principio di trasparenza dell’azione amministrativa.
In un comunicato l’istituto precisa che i pensionati con Quota 100, Quota 102 o pensione anticipata flessibile, prima del compimento dell’età prevista per il pensionamento di vecchiaia, sono tenuti a dichiarare all’Inps eventuali redditi da lavoro, sia dipendente che autonomo, che potrebbero influire sull’incumulabilità della pensione.
Lavoro autonomo occasionale fino a 5000 euro
Eccezione sono i redditi da lavoro autonomo occasionale, purché non superino i 5mila euro di compensi lordi annui.
L’Inps specifica che ai fini del calcolo del limite dei 5mila euro lordi, “si considerano tutti i redditi annuali derivanti da lavoro autonomo occasionale, anche quelli riconducibili all’attività svolta nei mesi dell’anno precedente la decorrenza della pensione e/o successivi al compimento dell’età richiesta per la pensione di vecchiaia“.