Pensioni e disoccupazione: tutte le novità su decadenza Aspi e mini Aspi e sulla contribuzione figurativa
Con la circolare 180 del 23 dicembre, l’Inps chiarisce i punti che riguardano la decadenza i Aspi e mini Aspi con il raggiungimento dei requisiti pensionistici e la valutazione della contribuzione figurativa accreditata dalla fruizione delle suddette indennità si fini pensionistici.
Con la circolare 180 del 23 dicembre, l’Inps chiarisce i punti che riguardano la decadenza i Aspi e mini Aspi con il raggiungimento dei requisiti pensionistici e la valutazione della contribuzione figurativa accreditata dalla fruizione delle suddette indennità si fini pensionistici.
Già nell’articolo 2, comma 40 lettera c della legge 92 del 28 giugno 2012 si specificava che le indennità di disoccupazione Aspi e mini Aspi decadevano con il raggiungimento dei requisiti per il pensionamento sia di vecchiaia che anticipato.
In base a questa disposizione il lavoratore che raggiunge i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato con età pari o superiore ai 62 anni non può accedere alle indennità di disoccupazione Aspi e mini Aspi e se in corso di fruizione le stesse prestazioni decadono.
Discorso diverso, invece, era per coloro che accedevano ai requisiti pensionistici con età inferiore ai 62 anni, i quali, in ordine alle riduzioni percentuali del trattamento pensionistico anticipato, potevano continuare a fruire delle indennità di disoccupazione Aspi e mini Aspi fino al compimento del 62esimo anni di età. Per questi soggetti, quindi, la decadenza dalla fruizione delle indennità di disoccupazione avveniva il primo giorno del mese successivo a quello in cui si compivano i 62 anni, mese in cui si cominciava a percepire l’assegno pensionistico senza riduzioni percentuali.
La legislazione, però prevedeva delle eccezioni grazie all’articolo 6 comma 2 quater della legge 216 del 2011, per coloro che raggiungevano i requisiti di pensione anticipata prima del compimento dei 62 anni quando l’anzianità contributiva derivava esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro (includendo anche alcune astensioni obbligatorie come maternità, servizio di leva, cassa integrazione ordinaria, solo per citare alcuni esempi). In questo caso, i lavoratori perdevano il diritto di fruizione alle indennità di disoccupazione percependo un assegno di pensione anticipata senza penalizzazioni percentuali.
I chiarimenti forniti nella circolare dell’Inps si applicano:
- ai soggetti che hanno maturato i requisiti pensionistici entro il 31 dicembre 2011 (articolo 24, comma 14, del decreto legge n. 201 del 2011 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011 e s.m.i.);
- ai soggetti che, ancorché maturino i requisiti pensionistici successivamente al 31 dicembre 2011, appartengono ad una delle categorie dei lavoratori beneficiari delle c.d. salvaguardie pensionistiche;
- ai soggetti non vedenti di cui all’art. 1, comma 6, del decreto legislativo n. 503 del 1992 (circolare n. 35 del 14 marzo 2012), purché non siano iscritti alla Gestione pubblica, al Fondo speciale per il personale dipendente dalla Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., al Fondo di Quiescenza Poste;
- ai soggetti invalidi in misura non inferiore all’80% di cui all’art. 1, comma 8, del decreto legislativo n. 503 del 1992 (circolare n. 35 del 14 marzo 2012), purché non siano iscritti alla Gestione pubblica, al Fondo speciale per il personale dipendente dalla Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., al Fondo di Quiescenza Poste;
- ai soggetti che accedono alla pensione in totalizzazione di cui al d. lgs. n. 42 del 2006 e s.m.i.;
- alle lavoratrici che in via sperimentale possono accedere entro il 2015 al trattamento pensionistico di anzianità secondo le regole di calcolo del sistema contributivo, avendo optato ai sensi dell’art. 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004 n. 243 e s.m.i..
Valutazione della contribuzione figurativa per la fruizione di indennità di disoccupazione
I periodi di contribuzione figurativa per i periodi in cui si è fruito delle indennità di disoccupazione Aspi e mini Aspi sono validi solo ai fini di diritto sui trattamenti pensionistici ma non sono validi nel momento in cui la normativa richiede una contribuzione effettivamente versata. La contribuzione figurativa derivante dai periodi in cui si è fruito delle indennità di disoccupazione è valida, quindi, ai fini di del diritto ma non ai fini del requisito degli anni di contribuzione effettiva richiesta in effettiva costanza di lavoro dalla quale sono esclusi i contributi figurativi per malattia e per disoccupazione ordinaria.
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