Pensioni docenti e ATA, chi non è obbligato a presentare domanda e chi deve. Un riepilogo
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L’Ufficio scolastico provinciale di Livorno ha pubblicato un utile riepilogo sul personale che non è obbligato a presentare domanda di pensionamento perché cessa dal servizio d’ufficio e chi invece deve produrre domanda. Le domande si presentano su Polis Istanze online entro il 21 ottobre 2024 per docenti e ATA ed entro il 28 febbraio 2025 per i dirigenti scolastici.
Non sono obbligati a presentare domanda:
- coloro che compiono 67 anni entro il 31/08/2025;
- coloro che, compiendo 65 anni entro il 31/08/2025, hanno maturato l’anzianità di 41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini, come previsto dall’articolo 2, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.
Coloro che cessano per dimissioni volontarie, devono invece, presentare obbligatoriamente istanza su Polis.
I requisiti necessari per fare domanda, sono così riassunti:
- Coloro che sono nati tra il 01/09/1958 e il 31/12/1958;
- Coloro che entro il 31/12/2025 hanno maturato l’anzianità contributiva di 41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini;
- I docenti della scuola dell’infanzia che entro il 31/08/2025 hanno maturato l’anzianità contributiva di 30 anni e al 31/12/2025 hanno un’età anagrafica di almeno 66 anni e 7 mesi;
- Le dipendenti che cessano con “Opzione donna”, ovvero hanno maturato al 31/12/2021 un’anzianità contributiva di 35 anni e un’anzianità anagrafica di 58 anni;
- Le dipendenti che cessano con “Opzione donna”, ovvero hanno maturato al 31/12/2022 un’anzianità contributiva di 35 anni e un’anzianità anagrafica di 60 anni (ridotta di un anno per figlio nel limite massimo di due anni) e sono in possesso dei requisiti previsti dall’art. 1 comma 292, della legge n. 197/2022;
- Le dipendenti che cessano con “Opzione donna”, ovvero hanno maturato al 31/12/2023 un’anzianità contributiva di 35 anni e un’anzianità anagrafica di 61 anni (ridotta di un anno per figlio nel limite massimo di due anni) e sono in possesso dei requisiti previsti dall’art. 1 comma 138, della legge n. 213/2022;
- Coloro che al 31/12/2021 hanno maturato i requisiti per “Quota 100”, ovvero un’anzianità contributiva di 38 anni e un’anzianità anagrafica di 62 anni;
- Coloro che al 31/12/2022 hanno maturato i requisiti per “Quota 102”, ovvero un’anzianità contributiva di 38 anni e un’anzianità anagrafica di 64 anni;
- Coloro che al 31/12/2023 maturano i requisiti per “Pensione anticipata flessibile” ovvero un’anzianità contributiva di 41 anni e un’anzianità anagrafica di 62 anni;
- Coloro che al 31/12/2024 maturano i requisiti per “Pensione anticipata flessibile” ovvero un’anzianità contributiva di 41 anni e un’anzianità anagrafica di 62 anni, con calcolo della pensione con le regole dell’opzione al sistema contributivo.