Pensioni, docenti e ATA che compiono 67 anni o 65 (+ i requisiti contributivi) entro agosto 2025 non sono obbligati a presentare domanda
Il personale scolastico che compie 67 anni entro il 31 agosto 2025 non è obbligato a presentare domanda: andrà in pensione in automatico dal 1° settembre. I 67enni non sono gli unici a non avere l’obbligo di presentare domanda: anche coloro che compiono 65 anni entro agosto e che hanno maturato 42 anni e 10 mesi di contributi (per gli uomini) o 41 anni e 10 mesi di contributi (per le donne) vengono collocati a riposo d’ufficio.
Dunque, non sono obbligati a presentare domanda:
- coloro che compiono 67 anni entro il 31/08/2025;
- coloro che, compiendo 65 anni entro il 31/08/2025, hanno maturato l’anzianità di 41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini, come previsto dall’articolo 2, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.
Ne abbiamo parlato in Pensioni: docenti e ATA 65enni entro il 31 agosto 2025 e con i requisiti contributivi vengono collocati a riposo d’ufficio
e in Pensioni docenti e ATA 2025: chi compie 67 anni entro agosto 2025 va in pensione senza domanda
Attenzione:
- i 67 anni entro il 31 agosto: chi li compie dopo ed entro il 31 dicembre 2025 deve comunque presentare domanda.
- Nel 2025 permarranno in servizio anche coloro che avendo compiuto 67 anni di età entro il 31 agosto 2025, non sono in possesso di 20 anni di anzianità contributiva entro tale data e non hanno presentato domanda di cessazione tramite Polis.
Tutti gli altri che vogliono uscire dal lavoro dal 1° settembre – avendone i requisiti – devono presentare domanda: entro 21 ottobre docenti e ATA, entro 28 febbraio dirigenti scolastici. QUI le guide del MIM
Requisiti pensioni
Dalla tabella ministeriale:
Pensione di vecchiaia – Articolo 24, commi 6 e 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, della legge n. 214 del 2011
Requisiti anagrafici: d’ufficio 67 anni al 31 agosto 2025, a domanda 67 anni al 31 dicembre 2025.
Anzianità contributiva minima di 20 anni.
Pensione di vecchiaia – Articolo 1, commi da 147 a 153, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (esclusione dall’adeguamento alla speranza di vita nei confronti dei lavoratori dipendenti che svolgono le attività gravose i e per gli addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, a condizione che siano in possesso di un’anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni)
Requisiti anagrafici: a domanda 66 anni e 7 mesi al 31 dicembre 2025.
Anzianità contributiva minima di 30 anni al 31 agosto 2025.
Pensione anticipata – articolo 15 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26
Requisiti da maturare entro il 31 dicembre 2025. Donne: anzianità contributiva minima di 41 anni e 10 mesi. Uomini: anzianità contributiva minima 42 anni e 10 mesi.
Opzione donna – articolo 16, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come modificato dall’articolo 1, comma 94, della legge 30 dicembre 2021, n. 234
Requisiti maturati al 31 dicembre 2021: anzianità contributiva di 35 anni + 58 anni di età.
Opzione donna – articolo 16, comma 1-bis del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come modificato dall’articolo 1, comma 292, della legge 29 dicembre 2022, n. 197
Requisiti maturati al 31 dicembre 2022: anzianità contributiva di 35 anni + 60 anni (età ridotta di un anno per figlio nel limite massimo di due anni)
Condizioni:
a) assistono, alla data di presentazione della domanda di pensione e da almeno sei mesi, il coniuge o la parte dell’unione civile o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n 104 o un parente o un affine entro il secondo grado convivente qualora i genitori, il coniuge o l’unito civilmente della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch’essi affetti da
patologie invalidanti oppure siano deceduti o mancanti;
b) hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti Commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, superiore o uguale al 74%.
Opzione donna – articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, comma 1-bis, come modificato dall’articolo 1, comma 138, della legge 30 dicembre 2023, n. 213
Requisiti maturati al 31 dicembre 2023: anzianità contributiva di 35 anni + 61 anni (età ridotta di un anno per figlio nel limite massimo di due anni)
Condizioni:
a) assistono, alla data di presentazione della domanda di pensione e da almeno sei mesi, il coniuge o la parte dell’unione civile o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n 104 o un parente o un affine entro il secondo grado convivente qualora i genitori, il coniuge o l’unito civilmente della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch’essi affetti da
patologie invalidanti oppure siano deceduti o mancanti;
b) hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti Commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, superiore o uguale al 74%.
Quote 100 e 102 – articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come modificato dall’articolo 1, comma 87, della legge 30 dicembre 2021, n. 234
Requisiti maturati entro il 31 dicembre 2021: anzianità contributiva minima di 38 anni + 62 anni di età.
Requisiti maturati entro il 31 dicembre 2022: anzianità contributiva minima di 38 anni + 64 anni di età.
Pensione anticipata flessibile – articolo 1, commi 283 e 284, della legge 29 dicembre 2022, n. 197
Requisiti maturati entro il 31 dicembre 2023: anzianità contributiva minima di 41 anni + 62 anni di età.
Pensione anticipata flessibile – articolo 1, comma 139, della legge 30 dicembre 2023, n. 213
Requisiti maturati entro il 31 dicembre nell’anno 2024: anzianità contributiva minima di 41 anni + 62 anni di età.