Pensioni docenti e ATA 2022: le domande su Istanze online entro il 21 ottobre. TABELLA REQUISITI, DECRETO e NOTA
Pubblicato il decreto ministeriale 238 dell’8 settembre e la nota 31924 dell’8 settembre con le indicazioni operative per le cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2023. Trattamento di quiescenza e di previdenza
Nel decreto si precisa che è fissato al 21 ottobre 2022, ovvero al 28 febbraio 2023, limitatamente ai dirigenti scolastici, il termine finale per la presentazione, da parte del personale a tempo indeterminato docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, delle domande di cessazione per raggiungimento del massimo di servizio, di dimissioni volontarie, di trattenimento in servizio per il raggiungimento del minimo contributivo, con effetti dal 1° settembre 2023.
L’accertamento del diritto al trattamento pensionistico sarà effettuato da parte delle sedi competenti dell’INPS sulla base dei dati presenti sul conto assicurativo entro i termini che saranno comunicati con nota congiunta Ministero dell’Istruzione/INPS.
Come presentare le domande
Le domande di cessazione dal servizio e le revoche delle stesse devono essere presentate con le seguenti modalità:
– I Dirigenti Scolastici, il personale docente (compresi gli insegnanti di religione cattolica), educativo ed ATA. di ruolo utilizzano, esclusivamente, la procedura web POLIS “istanze on line”, relativa alle domande di cessazione, disponibile sul sito internet del Ministero. Al personale in servizio all’estero è consentito presentare l’istanza all’Ufficio territorialmente competente in formato analogico o digitale, al di fuori della piattaforma POLIS.
– Il personale delle province di Trento, Bolzano ed Aosta, presenta le domande direttamente alla sede scolastica di servizio/titolarità, che provvederà ad inoltrarle ai competenti Uffici territoriali.
Ci saranno tre istanze su Polis. La prima per le domande di cessazione ordinarie:
– Domanda di cessazione con riconoscimento dei requisiti maturati entro il 31 dicembre 2023 (Art. 24 commi 6, 7 e 10 del D.L. 6 dicembre 2011, n.201, convertito in L. 22 dicembre 2011, n.214 – Art.15, D.L. 28 gennaio 2019, n.4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n.26 – Art.1 commi da
147 a 153 della L. 27 dicembre 2017 n. 205);
– Domanda di cessazione con riconoscimento dei requisiti maturati entro il 31 dicembre 2021 (art.16 Decreto-Legge 28 gennaio 2019 n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26 – art. 1, comma 94 Legge 30 dicembre 2021, n. 234) (opzione donna);
– Domanda di cessazione dal servizio in assenza delle condizioni per la maturazione del diritto a pensione;
– Domanda di cessazione dal servizio del personale già trattenuto in servizio negli anni precedenti
La seconda e la terza:
-Domanda di cessazione dal servizio per raggiungimento dei requisiti previsti dall’art. 14, comma 1, D.L. 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n.26 – (quota 100 maturata entro il 31 dicembre 2021)
– Domanda di cessazione dal servizio per raggiungimento dei requisiti previsti dall’art. 1 comma 87 Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (quota 102, da maturare entro il 31 dicembre 2022)
I requisiti
I requisiti contributivi e anagrafici riferiti all’anno 2023 sono quelli indicati nella tabella ministeriale. Le possibilità di uscita sono:
- pensione di vecchiaia (Art. 24, commi 6 e 7 della Legge n.214/2011)
- pensione di vecchiaia – Art. 1, commi da 147 a 153 della legge 27 dicembre 2017, n. 205
- pensione anticipata
- opzione donna
- quota 100 e 102
Requisiti
Pensione di vecchiaia, art. 1, commi da 147 a 153 della legge 27 dicembre 2017, n. 205
Pensione anticipata
Opzione donna
Quota 100 e 102