Pensioni docenti, ATA, dirigenti scolastici 2023: le domande in scadenza il 28 febbraio
In scadenza il 28 febbraio le domande di pensionamento per il personale scolastico. Già fissata con circolare dell’8 settembre la scadenza del prossimo martedì per i dirigenti scolastici. Per quanto riguarda invece Quota 103 e Opzione donna si tratta di riapertura delle domande con chiusura della finestra il 28 febbraio.
Le domande di cessazione dal servizio hanno effetto dal 1° settembre 2023.
Le istanze Polis disponibili per il personale docente e ATA sono:
– Cessazioni On Line – personale docente, educativo, IRC e ATA – Quota 103
– Cessazioni On Line – personale docente, educativo, IRC e ATA – Opzione donna
Per i dirigenti scolastici:
-Cessazioni On-Line – Personale Dirigente opzione donna
-Cessazioni On-Line – Dirigenti Scolastici quota 100
-Cessazioni On-Line – Dirigenti Scolastici
-Cessazioni On-Line – Dirigenti Scolastici quota 103
Quota 103
L’articolo 1, comma 283, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, nel modificare l’articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, ha inserito l’art. 14.1, che ha introdotto, in via sperimentale per il 2023, il trattamento di “pensione anticipata flessibile”, fissando il termine finale del 28 febbraio 2023 per la presentazione da parte di tutto il personale del comparto scuola delle relative istanze di cessazione dal servizio.
Per accedere alla pensione anticipata quota 103, è necessario aver raggiuto entro il 31 dicembre 2023, un’età anagrafica di almeno 62 anni e un’anzianità contributiva minima di almeno 41 anni.
La pensione sarà liquidata in misura non superiore a cinque volte il trattamento minino per il 2023 sino al compimento dell’età per la pensione di vecchiaia (67 anni per il biennio 2023/2024), raggiunta la quale verrà messo in pagamento l’intero importo della pensione.
Sono disponibili due finestre: una per il personale docente e ATA e l’altra per i dirigenti scolastici.
GUIDA Ministero dirigenti scolastici
Opzione donna
Il comma 292 del medesimo articolo ha invece apportato alcune modifiche alla disciplina contenuta all’articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, c.d. “opzione donna” inserendo il comma 1 bis, il quale prevede che possono beneficiare del suddetto trattamento pensionistico le lavoratrici che entro il 31 dicembre 2022 abbiano maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un’età anagrafica di almeno 60 anni, ridotta di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni e al ricorrere di una delle seguenti condizioni: assistenza ex art. 3 comma 3 legge 5 febbraio 1992 n. 104 oppure riduzione capacità lavorativa con invalidità civile pari o superiore al 74%, come meglio specificato, rispettivamente, alle lettere a) e b) del suddetto comma 1-bis.