Pensioni con ricongiunzione dei contributi, come funziona e quanto costa
Pensioni: analizziamo cos’è la ricongiunzione onerosa dei contributi, come funziona e per chi può essere vantaggiosa.
La ricongiunzione onerosa dei contributi è un istituto introdotto dalla legge n° 29 del 1979. E’ evidente che si tratta dello strumento più vecchio che l’Inps ha mai messo a disposizione per i lavoratori che hanno carriere discontinue, frammentate e con versamenti in diverse gestioni previdenziali.
Tutti i lavoratori con carriere prive della condizione di continuità quando cercano di andare in pensione, pensano a riunificare nella gestione previdenziale a cui andranno a produrre domanda di pensione, tutti i contributi versati nelle varie gestioni previdenziali durante la loro carriera. La ricongiunzione onerosa, quindi, è una delle soluzioni, e si affianca a cumulo gratuito e totalizzazione. Vediamo adesso di approfondire meglio questo istituto, con alcune differenze sostanziali rispetto a cumulo e totalizzazione.
Ricongiunzione onerosa, cos’è?
La ricongiunzione onerosa nasce con l’obbiettivo di permettere ai lavoratori di unificare presso un’unica gestione previdenziale anche i contributi versati presso enti o fondi diversi. Il motivo cardine di che spinge un lavoratore ad utilizzare la ricongiunzione (ma anche totalizzazione e cumulo) è quello di trasferire tutti i periodi di contributi versati durante la carriera lavorativa, in un unico fondo per ottenere un unico trattamento pensionistico.
Chi può richiedere la ricongiunzione dei contributi?
Per richiedere la ricongiunzione dei contributi non esiste un limite temporale o una data di scadenza dal momento che questa può essere richiesta in un qualsiasi momento. La condizione principale quando si va a richiedere la ricongiunzione dei contribuiti in un unico fondo è quella che tali contributi non devono essere stati utilizzati per la liquidazione di una pensione diretta da parte dell’interessato.
Pertanto, la domanda di ricongiunzione, da presentare all’Ente previdenziale presso il quale si intendono trasferire i contributi, può essere prodotta in un qualsiasi momento. I contributi oggetto della ricongiunzione possono essere tutti quelli a qualsiasi titolo versati, pertanto, dentro i contributi obbligatori, quelli volontari e la contribuzione figurativa.
Con la sola eccezione dei contributi versati alla Gestione separata INPS, con la ricongiunzione si possono richiamare tutti i contributi versati nelle principali gestioni obbligatorie, da quelle dei lavoratori autonomi a quelli dei liberi professionisti. Tra i vincoli alla richiesta c’è quello dei cinque anni di versamenti al Fondo previdenziale lavoratori dipendenti dell’Inps.
Infatti se si intende ricongiungere i contributi al Fpld Inps è necessario che il richiedente abbia almeno cinque anni di contribuzione nel periodo immediatamente precedente la data di presentazione della domanda. In pratica, per ricongiungere i contributi versati per esempio come lavoratore autonomo, facendoli confluire nel Fpld, occorre che da almeno 5 anni il richiedente abbia versato contributi al Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
Questo vincolo non è da rispettare solo se il richiedente può far valere i cinque anni di contribuzione come lavoratore dipendente, in due o più gestioni previdenziali differenti dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti Inps e da FPLD.
Questo vincolo sottintende la condizione generale per avere accesso alla ricongiunzione. Infatti è regola il fatto che per richiedere la ricongiunzione in un qualsiasi fondo diverso da quello Inps per i lavoratori dipendenti, occorre presentare domanda esclusivamente presso la gestione in cui risulti iscritto all’atto della domanda stessa. In caso richiesta ad un fondo diverso da quello di ultima iscrizione, occorre che al fondo presso cui si fa domanda, ci siano non meno di 8 anni di contributi versati.
Una volta trasferiti i contributi al fondo che deve liquidare la pensione, questi vengono utilizzati come se non provenissero da un altro fondo. Infatti la liquidazione della pensione nella ricongiunzione avviene in base alle regole, sia per il diritto che per il calcolo degli e importi, del fondo dove vengono raggruppati. Esattamente il contrario di ciò che avviene per cumulo e totalizzazione con la pensione liquidata pro quota, con l’assegno calcolato in base ai contributi versati in ciascun fondo, con le regole del fondo stesso a cui sono stati versati.
Ricongiunzione, come funziona?
La ricongiunzione prevede espressa richiesta da parte dell’interessato perché può avvenire solo dietro domanda. Come abbiamo capito, la domanda va presentata al fondo verso il quale si intende prima di tutto riunire i contributi e poi chiedere la vera e propria liquidazione della pensione.
Una cosa che occorre sottolineare è relativa alla univocità della richiesta di ricongiunzione che può essere presentata una sola volta durante la carriera lavorativa, a meno che tra una prima ed una seconda domanda non decorrano 10 o più anni e sempre che questa richiesta riguardi una ricongiunzione da e per un fondo non inserito nella precedente.
Senza il decorso dei 10 anni, la seconda domanda di ricongiunzione può riguardare solo il fondo a cui è stata presentata la prima. Una cosa molto importante che determina anche la più marcata differenza con gli altri due strumenti che sono il cumulo e la totalizzazione è che la ricongiunzione è onerosa. In pratica, mentre con cumulo e totalizzazione a carico del richiedente non c’è da versare nulla, con la ricongiunzione bisogna pagare un corrispettivo.
Con la ricongiunzione, il lavoratore richiedente dovrà pagare un corrispettivo pari al 50% della differenza tra l’onere di ricongiunzione e l’ammontare dei contributi trasferiti con l’aggiunta di interessi annui del 4,5%.
L’importo da versare però è influenzato da molti fattori, con in prima fila la collocazione temporale dei contributi che si intende trasferire al fondo prescelto. Inoltre, anche a seconda delle gestioni interessate dalla ricongiunzione cambia l’onere. Nonostante sia onerosa, la ricongiunzione può essere vantaggiosa in alcuni casi rispetto alla totalizzazione o al cumulo. Lasciando da parte il caso di opzione donna, che non prevede la possibilità di usare cumulo o totalizzazione e che quindi rientra esclusivamente nella possibilità di ricongiunzione onerosa, tale strumento può essere un vantaggio per chi ha stipendi piuttosto elevati alla fine della carriera.
In questo caso infatti, il richiedente potrà beneficiare a proprio vantaggio delle regole di calcolo previste dalla normativa vigente se magari ha numerosi anni di contribuzione nel sistema retributivo. Inoltre, come abbiamo visto per cumulo e totalizzazione, con la pensione calcolata pro quota, ogni gestione eroga parte di pensione basata sulle proprie regole pensionistiche.
Un fattore che riguarda anche il diritto alla pensione, perché con cumulo e totalizzazione, l’età pensionabile di riferimento è quella più elevata tra tutte le gestioni interessate dalla riunificazione dei contributi. Nella ricongiunzione invece, si sceglie il fondo dove presentare domanda e si accettano le regole per le uscite, che potrebbero essere migliori in base al fondo prescelto.