Pensioni, aumento assegno in seguito agli incrementi stipendiali 2016-2018

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Il CCNL 2016-18 ha validità per il periodo 1 gennaio 2016 – 31 dicembre 2018, sia per la parte giuridica che per la parte economica.

Gli arretrati percepiti dai docenti, dunque, sono relativi al periodo sopra riportato e riguardano anche i docenti che sono andati in pensione sia il 1° settembre 2016 che il 1° settembre 2017, per il periodo di servizio prestato.

Arretrati stipendi

Il personale in pensione dal 1° settembre 2016 dovrebbe aver già ricevuto gli arretrati relativi al periodo gennaio 2016-agosto 2016.

Il personale in pensione dal 1° settembre 2017 dovrebbe aver già ricevuto gli arretrati relativi al periodo gennaio 2016-agosto 2017.

Aumenti a fini previdenziali

L’articolo 36 comma 2 del Contratto così prevede:

I benefici economici risultanti dalla applicazione dell’art. 35 (Incrementi degli stipendi tabellari) sono computati ai fini previdenziali, secondo gli ordinamenti vigenti, alle scadenze e negli importi previsti dalla tabella A1, nei confronti del personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente contratto. Agli effetti dell’indennità di buonuscita o altri analoghi trattamenti, nonché del trattamento di fine rapporto, dell’indennità sostitutiva del preavviso e dell’indennità in caso di decesso di cui all’art. 2122 C.C., si considerano solo gli aumenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Gli aumenti contrattuali, dunque, sono considerati anche ai fini previdenziali. Ciò vuol dire che i lavoratori collocati in pensione il 01/09/2016, 01/09/2017 e 01/09/2018, avranno un aumento dell’assegno pensionistico, sulla base degli incrementi stipendiali.

Nessuna domanda

Gli interessati all’incremento della pensione non devono presentare alcuna domanda, ma aspettare che l’Inps faccia i conti e proceda al pagamento.

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