Pensioni, arriva il chiarimento INPS: quota 100 e 102 non sono cumulabili con reddito da lavoro

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La legislazione impone restrizioni significative ai pensionati che percepiscono pensioni tramite Quota 100, Quota 102 o pensioni anticipate flessibili.

Dal momento in cui si inizia a percepire l’assegno di pensione fino al raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia, è espressamente proibito il cumulo di questi assegni pensionistici con redditi provenienti da lavoro dipendente o autonomo.

L’Inps ha rilasciato una nota in cui sottolinea l’obbligo di informare i pensionati sulle regole di incumulabilità delle pensioni con i redditi da lavoro. L’informativa avviene al momento della comunicazione del provvedimento di liquidazione della pensione, seguendo il principio di trasparenza dell’azione amministrativa.

I beneficiari delle pensioni Quota 100, Quota 102 e delle pensioni anticipate flessibili sono obbligati a dichiarare all’INPS eventuali redditi da lavoro, siano essi da dipendenza o autonomi, che possano influenzare l’incumulabilità della pensione. In caso di mancato rispetto del regime di non cumulabilità, l’Inps, conclude la nota, è tenuta a sospendere la pensione e a recuperare le mensilità pagate indebitamente.

Una nota eccezione viene fatta per i redditi derivanti da lavoro autonomo occasionale, a condizione che non superino i 5.000 euro di compensi lordi annui. Tale limite fornisce una flessibilità marginale per i pensionati che desiderano continuare ad avere un’attività lavorativa ridotta senza influire sul proprio assegno pensionistico.

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