Pensioni, anticipo buonuscita: quando potrà essere richiesto. Attuazione decreto quota 100

Il decreto legge n. 4/2019, il cosiddetto decreto quota 100, prevede che il personale del pubblico impiego andato in pensione da aprile 2019 può presentare richiesta di anticipo del TFS (Trattamento fine servizio) spettante.
Per la scuola, la data a partire dalla quale i pensionati possano richiedere il suddetto anticipo è il 1° settembre 2019.
Certificazioni Inps
L’anticipo può essere erogato solo sulla base di apposite certificazioni rilasciate dall’INPS, come leggiamo nell’articolo 23 del succitato decreto legge.
Accordo quadro
L’anticipo come scrive anche la Flc Cgil, andrà richiesto alle banche o agli intermediari finanziari che aderiranno ad un apposito accordo quadro; ad esso (anticipo) si applicherà un tasso d’interesse “agevolato” e una riduzione della tassazione finale compresa tra l’1,5% ed il 7,5%.
L’accordo quadro deve essere stipulato tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro per la pubblica amministrazione e l’Associazione bancaria italiana, sentito l’INPS (doveva essere sottoscritto entro 60 giorni dalla data di conversione in legge del decreto. Ad oggi tuttavia non c’è traccia di tale accordo).
Decreto
Non è stato, infine, ancora adottato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti l’INPS, il Garante per la protezione dei dati personali e l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, che dovrà definire le modalità di attuazione delle disposizioni suddette.
Il decreto doveva essere emanato entro sessanta giorni dalla data di conversione in legge del decreto quota 100.
Al momento, alla luce di quanto detto sopra, l’anticipo del TFS non può essere chiesto.
Termini ordinari liquidazione TFS
Questi i tempi ordinari di erogazione:
- in caso di cessazione del rapporto di lavoro per inabilità o decesso, entro 105 giorni;
- per la cessazione del rapporto di lavoro e per pensionamento con il raggiungimento dei requisiti per servizio o per età, non prima di un anno;
- non prima di 24 mesi se la cessazione del rapporto di lavoro avviene per dimissioni volontarie (licenziamento, destituzione del servizio, con o senza diritto a pensione, ecc…).