Pensioni 2015. Trattenimento in servizio per raggiungere anzianità contributiva ma non oltre i 70 anni
Il D.L. 90/2014 e la L.114/2014 consentono il trattenimento in servizio oltre il limite di età ai soli soggetti che, compiendo 66 anni e 3 mesi entro il 31.08.2015, non sono in possesso di 20 anni di anzianità contributiva entro tale data.
Il D.L. 90/2014 e la L.114/2014 consentono il trattenimento in servizio oltre il limite di età ai soli soggetti che, compiendo 66 anni e 3 mesi entro il 31.08.2015, non sono in possesso di 20 anni di anzianità contributiva entro tale data.
Il D.L. 90/2014 convertito nella L. 114/2014 ha infatti abolito l'istituto della trattenimento in servizio oltre i limiti di età.
Ne consegue che il personale che alla data del 31 dicembre 2011 ha maturato i requisiti pensionistici vigenti prima del D.L. 201/2011 (c.d. Riforma Fornero) e compie i 65 anni entro il 31/8/2015, dovrà essere collocato a riposo d'ufficio.
Nulla è innovato invece per il trattenimento in servizio per il raggiungimento del requisito minimo di pensione, regolamentato dall'art. 509, c. 3 del T.U. 297/1994.
Le segreterie scolastiche devono emanare il decreto di trattenimento in servizio inserendo accuratamente in esso l' esatta anzianità contributiva dell'interessato alla data del 31.08.2015 e indicando altresì la data di fine del
trattenimento in servizio.
Tale data, in ogni caso, non potrà essere posteriore a quella del compimento del 70°anno di età.
Ne consegue che il trattenimento in servizio non potrà essere disposto per coloro i quali alla data del 31.08.2015 possiedono una anzianità di servizio tale che pur concedendo ulteriori anni di proroga entro il 70°anno di età, non
raggiungono il minimo dei 20 anni di contribuzione richiesti.
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E' possibile prolungare il servizio solo per raggiungere l'anzianità minima prevista dalla normativa