Pensione troppo bassa, si possono annullare le dimissioni presentate?
Se dopo averle presentato ,ci si rende conto che la pensione spettante è troppo bassa si può chiedere la revoca delle dimissioni con riammissione in servizio?
La pensione che si riceve quasi mai è uguale all’ultimo stipendio ricevuto. Solitamente si assiste ad uno scarto, peggiorativo, di circa il 30% questo perchè il conteggio della pensione si effettua sulla base di molteplici fattori tra i quali il numero di anni di contributi versati e, per la quota contributiva, dall’età in cui si accede al trattamento. Rispondiamo alla domanda di una nostra lettrice che ci scrive:
Buongiorno sono un infermiera professionale settimo livello ho programmato le mie dimissioni il primo ottobre 2022 raggiungendo i requisiti di 42 anni e un mese di contributi. (già’ riscattati i 2 anni di scuola nel 1988)Nell’arco della mia attività lavorativa ho usufruito della 104 x mia sorella dal 2009 e dal 2018 anche x mia mamma in più ho usufruito x mia mamma abitando con me un anno su due anni di aspettativa legge 151 che spettano a chi convive con il disabile. Mi è stato detto che pur avendo solo 59 anni non avrei avuto decurtazione sul futuro stipendio pensionistico.A 2 mesi dalla risoluzione del contratto scopro che il mio stipendio si aggirerà a 1460 euro. (400 euro in meno circa!)Volevo sapere perché vengo così notevolmente penalizzata.Io sarei disposta ad annullare le dimissioni x continuare a lavorare se fosse possibile visto che non sono stata correttamente informata.Rientrerei nei casi di chi non era in grado di intendere? Possono esserci delle eccezioni o altre strade da intraprendere con un consulente del lavoro senza se possibile evitare di andare in causa!, oppure qualche vostro prezioso consiglio?
Pensione troppo bassa, da cosa dipende?
Le confermo che l’importo della sua pensione non è penalizzato in alcun modo dalla fruizione dei permessi previsti dalla Legge 104 e del congedo straordinario retribuito previsto dalla Legge 151. Entrambi i benefici, infatti, sono coperti da contribuzione figurativa utile sia al diritto che alla misura della pensione. Di fatto, a livello contributivo, è come se per tutto il periodo di fruizione delle agevolazioni lei avesse lavorato.
A penalizzare l’assegno previdenziale è la sua età giovanissima. Per la parte contributiva dell’assegno, infatti, si applica un coefficiente di trasformazione riferito all’età che è tanto più favorevole quanto più è alta l’età di accesso. A titolo esplicativo le dico soltanto che il coefficiente di trasformazione applicato a 59 anni è del 4,399%, a 67 anni, invece, si applica un coefficiente del 5,575%. Si tratta di oltre un punto percentuale in più che, su un montante contributivo di diverse centinaia di migliaia di euro fa sicuramente una buona differenza. Ovviamente se riuscisse a permanere in servizio per qualche altro anno non solo la sua pensione sarebbe più alta per i contributi maggiori versati, ma anche per effetto del coefficiente di trasformazione più favorevole applicato.
Si possono annullare le dimissioni?
Mentre per i lavoratori del settore privato l’annullamento delle dimissioni presentate è possibile solo entro 7 giorni dalla presentazione telematica delle stesse, nel pubblico impiego c’è qualche differenza.
Il lavoratore che ha presentato dimissioni può revocarle per essere riammesso in servizio solo a discrezione della propria amministrazione di appartenenza e solo se ci sono posti vacanti. Inoltre, anche se si viene riammessi il rapporto di lavoro ricomincia come se fosse nuovo con la perdita di tutta l’anzianità di servizio pregressa (e con effetti, quindi, anche sullo stipendio percepito). Per agire in questo modo dovrebbe contattare la sua amministrazione per capire se è disposta a riammetterla in servizio e se c’è disponibilità di posti.
Per quanto riguarda, invece, l’annullamento delle dimissioni per incapacità di intendere e volere il discorso è un po’ diverso. L’articolo 428 del codice civile prevede che sia il Giudice a dover annullare le dimissioni ripristinando il rapporto di lavoro interrotto (con stessa anzianità di servizio, quindi, e stesso stipendio) ma solo nel caso che la persona ““provi essere stata per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace di intendere e di volere al momento in cui gli atti sono stati compiuti” “.Ma in questo caso a decidere in merito all’incapacità di intendere e volere temporanea è il Giudice.
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