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Pensione statali e supplemento per attività professionale, la guida

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Il pensionato ex lavoratore pubblico ha diritto al supplemento se svolge pure attività professionale.

Quanti ex professori continuano a svolgere attività professionale dopo essere andati in pensione? Sicuramente sono tanti.

E l’attività extra può servire per prendere di più di pensione grazie al supplemento.

Anche  pensionato statale che esercita attività professionale infatti ha diritto al supplemento di pensione.

Si tratta della facoltà di ricongiungere o versamenti effettuati per l’attività professionale svolta dopo il pensionamento.

Supplemento di pensione, cos’è?

Il supplemento di pensione è lo strumento che da diritto a ricevere una rendita aggiuntiva derivante dal versamento di contributi successivi alla data di pensionamento.

Un surplus di pensione che scaturisce dai versamenti effettuati per lo svolgimento di una nuova attività, naturalmente differente da quella da cui è scaturita la pensione.

La particolarità del supplemento deriva dal fatto che il surplus di pensione non è una erogazione a parte, ma è versato insieme alla pensione effettiva e va a partire dalla data in cui si matura il diritto al supplemento.

E non ci sono clausole ostative o problemi di conflitto, come si evince anche dall’articolo n° 1 comma 5, della legge n° 45 del 1990. Nonostante l’orientamento generale dell’Inps bloccasse questo genere di possibilità, l’orientamento della giurisprudenza ha prodotto l’esatto contrario.

Il supplemento di pensione possibile dopo aver versato nelle casse professionali post pensionamento

La possibilità di sfruttare il surplus di pensione derivante dai versamenti successivi al pensionamento per lo svolgimento di attività professionale, è appannaggio dei titolari di una pensione di anzianità erogata dalla cosiddetta Cassa Stato.  In altri termini, il versamento dei contributi presso la cassa previdenziale dell’ordine, da diritto a questo supplemento di pensione che si aggiunge a quella già percepita.

Al libero professionista già pensionato, la legge stabilisce, nel caso i cui goda della erogazione di una pensione di anzianità, “di chiedere all’ente erogatore la ricongiunzione del periodo assicurativo successivamente maturato e la liquidazione di un supplemento di pensione commisurato alla nuova contribuzione trasferita”, questo letteralmente ciò che stabilisce l’articolo n° 1, comma 5, della legge n° 45 del 1990 già citato.

L’unico vincolo è che questa facoltà può essere esercitata entro un anno dalla cessazione dell’attività professionale. Nonostante come detto, l’Inps ha rimarcato più volte che tale facoltà non si poteva applicare ai lavoratori pensionati della Cassa Stato, che non prevede questa possibilità, molte pronunce degli ermellini hanno sancito il contrario, stabilendo che la legge prima citata non può che essere considerata generalizzata a tutti i lavoratori e non solo ai dipendenti degli enti locali e ai dipendenti privati come l’Inps asseriva.

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