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Pensione: sospensione servizio per mancanza green pass, arriva l’OK per il riscatto

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Per i periodi di sospensione dal lavoro per non possesso del green pass è possibile coprire il buco contributivo con contributi da riscatto o volontari.

Come avevamo anticipato diversi mesi fa nell’articolo Obbligo vaccinale e sospensione docente, è possibile versare contributi volontari?, arriva l’ok dell’INPS per il riscatto dei periodi di sospensione dal lavoro per assenza di green pass. Con la circolare 94 del 2022 l’istituto, tra l’altro che la sospensione dal rapporto di lavoro non interrompe o inficia le tutele per maternità,assistenza disabili e malattia. Quindi, laddove queste tutele spettano devono essere riconosciute con le relative indennità.

Riscatto periodi di sospensione

Come tutti ben sappiamo dal 15 ottobre 2021 al 30 aprile 2022 i dipendenti del settore pubblico e privato hanno dovuto dotarsi di green pass per poter continuare a lavorare. Senza la certificazione verde veniva impedito al dipendente di prendere servizio ed era considerato assente ingiustificato dal lavoro. A questo, poi, seguiva la sospensione del rapporto di lavoro fino a quando il dipendente non si metteva in regola con il green pass. Ovviamente, come specificato dalla normativa, non incorreva in nessun caso in sanzioni disciplinari o perdita del posto di lavoro.

La sospensione del rapporto di lavoro, ovviamente, portava alla sospensione anche della retribuzione e senza stipendio son venuti meno anche i contributi previdenziali per il periodo in questione.

Il periodo di sospensione, quindi, porta ad un buco contributivo nell’estratto conto previdenziale. L’INPS ora conferma che anche in caso di sospensione del rapporto di lavoro per mancanza del green pass è possibile coprire il vuoto contributivo con il riscatto oneroso. Così come previsto dal Decreto Legislativo 564 del 1996 che permette, in caso di sospensione del rapporto di lavoro per causa di contratto i di legge, di proseguire volontariamente nel versamento volontario dei contributi o con il riscatto.

L’importo dell’onere, come di consueto, sarà calcolato sulla retribuzione delle ultime 52 settimane di lavoro applicando l’aliquota contributiva del 33%

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