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Pensione quota 103, per i docenti domanda entro il 28 febbraio e primo pagamento a settembre 2023

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Pensione quota 103 senza finestra di attesa per il personale del comparto scuola e AFAM. Vediamo perchè.

La legge di Bilancio 2023 ha previsto l’integrazione al decreto 4/2019 dell’articolo 14.1 per la previsione della cosiddetta pensione anticipata flessibile, che tutti conosciamo come quota 103.

Una nostra lettrice ci scrive:

Buongiorno,sono una docente di scuola  primaria che ha appena inoltrato domanda per la pensione anticipata flessibile in quanto  raggiungo i requisiti a Dicembre 2023.Ho letto alcuni articoli che sostengono  che in questo caso la mia prima pensione verrebbe pagata addirittura a Giugno 2024!Io invece conto di percepirla a Settembre  2023(non essendoci per noi docenti  finestre).Ho ragione e posso stare tranquilla oppure mi sbaglio,perché  in questo  caso rimarrei esodata di fatto e non saprei come vivere.Ringrazio anticipatamente per la vostra risposta. 

Pensione quota 103, insegnanti e finestre

L’articolo 14.1 del decreto 4/2019 modificato dalla Legge di Bilancio 2023, prevede al comma 7 che ” Ai fini del conseguimento della pensione di cui al comma 1, per il personale del comparto scuola e AFAM con rapporto di lavoro a tempo indeterminato si applicano le disposizioni di cui all’articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Il relativo personale può presentare domanda di cessazione dal servizio entro il 28 febbraio 2023 con effetti dall’inizio, rispettivamente, dell’anno scolastico o accademico.”.

Pertanto maturando i requisiti nel corso del 2023 lei ha diritto al pensionamento già il 1 settembre 2023 presentando domanda di cessazione entro il 28 febbraio di quest’anno. Avendo il comparto scuola una sola finestra di uscita annua, in questo caso non si applica la finestra di attesa di 6 mesi dal raggiungimento dei requisiti.

La domanda

Pensioni docenti, ATA, dirigenti scolastici 2023: le domande in scadenza il 28 febbraio

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