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Pensione quota 102: è vero che ci sono solo 4 finestre di uscita?

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Come funzioneranno le finestre di attesa della quota 102? Come quelle della quota 100, a scriverlo il sito dell’INPS.

La pensione quota 102, al momento, rappresenta una novità e proprio per questo genera molta curiosità. Molti lettori ci stanno scrivendo per chiedere spiegazione su come la misura funziona ed in questo articolo risponderemo alla domanda che una lettrice ci ha posto:

Buongiorno. Compio 64 anni a febbraio e maturo i 38 anni di contributi a maggio. Ho letto sul web quanto segue:

“Per il settore privato c’è una porta d’accesso ogni 3 mesi: marzo, giugno, settembre e dicembre. Per il lavoro pubblico, invece, saranno previste due finestre a distanza di circa6 mesi l’una dall’altra: quindi una a metà anno e l’altra a fine 2022. Non sono coinvolti da queste finestre i lavoratori della scuola, che devono rispettare una finestra di uscita annuale fissata, sempre, il 1° settembre di ogni anno. “

Questo significa che, non potendo fruire della finestra di marzo potrò pensionarmi a giugno con la quota 102?

Pensione quota 102 e finestre di attesa

Non so quale sia la fonte da cui ha preso lo stralcio che mi ha riportato ma quanto scritto non mi risulta. La quota 102 prevede le stesse finestre di attesa applicate con la quota 100, ovvero di 3 mesi per i dipendenti del settore privato e di 6 mesi per i dipendenti del pubblico impiego (con l’esclusione dei dipendenti del comparto scuola che hanno la sola finestra di accesso il 1 settembre e quelli del comparto AFAM che ce l’hanno il 1 novembre.

A riportare il meccanismo anche lo stesso sito dell’INPS che, proprio sulla pagina dedicata alla quota 102, riporta testualmente:

I lavoratori dipendenti da datori di lavoro diversi dalle pubbliche amministrazioni e i lavoratori autonomi, che maturano i prescritti requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2022, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla maturazione dei requisiti (cosiddetta “finestra”).”

E ancora: “I lavoratori dipendenti dalle pubbliche amministrazioni, di cui all’articolo 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 conseguono il diritto alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico trascorsi sei mesi dalla maturazione dei requisiti (“finestra”).”.

Appare chiaro, quindi, che, a meno che l’errore non sia stato commesso dal sito dell’INPS sulla interpretazione delle finestre, o la notizia che lei ha letto non è corretta.

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