Pensione quota 100: il riscatto laurea concorre al raggiungimento dei 35 anni di contributi?

Gli anni riscattati della Laurea sono validi ai fini previdenziali quanto quelli di contributi di lavoro effettivo.
La quota 100 si avvia, inesorabilmente, verso la sua naturale scadenza e l’unica certezza che abbiamo in proposito è che la misura non dovrebbe essere prorogata per il 2022. Nonostante la quota 100, però, sia in vigore da quasi un triennio molta confusione è rappresentata ancora dai contributi necessari all’accesso visto che 35 dei 38 anni deve essere raggiunti in base a quanto previsto per la pensione di anzianità. Rispondiamo ad un lettore di Orizzontescuola.it che ci scrive:
Egregi Signori,
Vi scrivo per conoscere il Vs autorevole parere in merito alla validità del riscatto degli anni di laurea a titolo oneroso effettuato secondo le vecchie modalità(riscatto effettuato nell’anno 1991) al fine del conseguimento della soglia minima dei 35 anni lavorativi che danno accesso in particolare alla QUOTA 100 ed alle altre prestazioni pensionistiche. Mi spiego meglio. Il riscatto quadriennale a titolo oneroso della laurea contribuisce a tutti gli effetti al raggiungimento della quota minima dei 35 anni lavorativi per accedere ad esempio alla Quota 100(alla quale andranno poi sommati altri anni) col fine di raggiungere i 38 anni necessari?
Faccio un esempio che spero sia corretto:
- Anni 34 + mesi 5 di lavoro effettivo(nessun contributo figurativo ma la soglia dei 35 anni non è raggiunta).
- Anni 4 riscatto laurea riscattati nell’anno 1991.
- Età anagrafica anni 62
Totale 100 + mesi 5 e quindi la Quota 100 risulta conseguita correttamente? Grazie di cuore per la risposta.
Pensione quota 100 e requisito contributivo
La quota 100 richiede che 35 dei 38 anni dei contributi richiesti per l’accesso siano raggiunti dal lavoratore senza conteggiare gli eventuali contributi figurativi derivanti dalla malattia e della disoccupazione indennizzata.
Gli anni riscattati degli anni di studio hanno valenza, ai fini previdenziale, equiparabile a quella dei contributi effettivi da lavoro e rientrano, quindi, tra i contributi valevoli pepensio perr il raggiungimento dei 35 anni di contributi in questione: esclusi dal calcolo, come scritto in precedenza, solo i contributi figurativi di malattia e disoccupazione (mentre sono valevoli, ad esempio, i contributi figurativi delle maternità, quelli del servizio di leva obbligatorio, i contributi derivanti da un congedo per assistere familiare, ecc…).
Di fatto, quindi, riscattando i 4 anni di studio lei si ritrova ad avere 38 anni e 5 mesi di contributi riuscendo a soddisfare, allo stesso tempo, anche il requisito dei 35 anni.
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