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Pensione quota 100 e quota 102: quando si può riprendere a lavorare?

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Quando decade il divieto di cumulo di redditi che impone la quota 100 e la quota 102?

La quota 100, così come la quota 102, prevede un grosso limite per chi la utilizza per la pensione. La misura vieta il cumulo dei redditi da pensione con quelli da lavoro, pena la sospensione della prestazione per l’anno solare che non di rispetta il divieto. L’unica eccezione è rappresentata dai redditi da lavoro autonomo occasionale nel limite dei 5mila euro l’anno. Rispondiamo ad un nostro lettore che ci chiede:

Buongiorno,

sono andato in pensione con quota 100 a luglio 2021.  Il prossimo anno, ad aprile 2023, avrei maturato i requisiti contributivi per richiedere la pensione  anticipata, avendo però 64 anni. Il mio quesito è: da maggio 2023 potrò svolgere lavori cumulabili con la pensione, sopra quindi il limite dei 5.000 € ai quali devo attenermi ora, o dovrò aspettare di maturare la pensione di vecchiaia normale, ossia i 67 anni di età, per evitare di dover restituire la pensione dell’anno nel quale eventualmente lavorerò?

Lavoro dopo quota 100

Il comma 3 dell’articolo 14 del decreto 4/2019, prevede che “La pensione quota 100 non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia con i redditi da lavoro dipendenti o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.”.

Di fatto, quindi, non basta raggiungere i 42 anni e 10 mesi di contributi (per le donne un anno in meno) necessari per accedere alla pensione anticipata per far decadere il divieto in questione, ma è necessario compiere i 67 anni richiesti per accedere al trattamento di vecchiaia. Non potrò, quindi, svolgere attività lavorativa liberamente da aprile 2023, ma dovrà attendere il suo sessantasettesimo compleanno.

 

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