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Pensione quota 100: confronto con pensione anticipata

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Pensione Quota 100

Quali differenze tra la pensione con la quota 100 e quella anticipata con 41 anni e 10 mesi (42 anni e 10 mesi per gli uomini) di contributi?

Buongiorno, sono un’insegnante di scuola primaria cui è stato comunicato dal Patronato la possibilità di andare in pensione con QUOTA 100 dal 1 settembre 2020, avendo in tale data raggiunto 62 anni d’età e 42 di contributi.
Pertanto chiedo cortesemente:
1. A quanto ammonta la decurtazione della pensione se accetto, anzichè attendere l’uscita regolare dell’anno successivo (settembre 2021)?
2. Chi esce con quota 100 prenderà la liquidazione dopo 2 anni?
3. Chi esce con quota 100 sarà soggetto a ogni possibili tipo di future decurtazioni, rispetto a chi invece non ha usufruito di quota 100?
In attesa di una vostra gradita risposta, ringrazio e saluto cordialmente.

Pensione quota 100, penalizzazioni presenti e future

Partendo dalla certezza che la pensione con la quota 100 non prevede penalizzazioni essendo l’assegno pensionistico calcolato sul reale montante contributivo e sul coefficiente di trasformazione, quello che salta all’occhio leggendo il suo quesito è che, essendo donna, ha diritto al trattamento di pensione anticipata al raggiungimento dei 41 anni e 10 mesi di contributi (quindi settembre 2020 in ogni caso).

L’accesso alla quota 100 e alla pensione anticipata, di fatto, per lei coincidono e quest’ultima non slitta nel 2021 non essendo entrato in vigore l’aumento dell’età pensionabile di 5 mesi che avrebbe portato i contributi richiesti per l’accesso a 42 anni e 3 mesi per le donne.

  1. L’unica differenza tra i due assegni pensionistici è data dall’anno in meno di contributi versati nel caso della quota 100 (nel caso del pensionamento nel 2021). Versando un anno di contributi in più l’assegno pensionistico sarà certamente più alto (anche se non di molto). Non so calcolarle l’ammontare della differenza ma posso dirle che dipenderà soltanto dal montante contributivo. Nel suo caso, però, coincidendo le 2 date il problema non si pone.
  2. Il TFS dei dipendenti pubblici che accedono con la quota 100 subisce uno slittamento a causa dell’articolo 23 del DL applicativo che chiarisce che la prima rata sarà pagata solo al raggiungimento dei requisiti di accesso alla pensione stabiliti dalla Legge Fornero. Nel suo caso lo slittamento non ci sarebbe accedendo alla pensione a settembre 2020 con i requisiti per la pensione anticipata.
  3. Chiunque accede alla pensione  (e non solo alla quota 100) con una liquidazione dell’assegno pensionistico non sarà oggetto di possibili penalizzazioni intervenute in un momento successivo.

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