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Pensione quota 100 ATA, partita IVA e annullamento domanda di pensione

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Pensione bivio

Pensionandosi con quota 100 è possibile continuare la propria attività con partita IVA o va cessata? E’ possibile annullare la domanda di cessazione dal servizio presentata entro il 28 febbraio?

Buongiorno 
vi contatto per avere un chiarimento in merito ad una condizione di pensionamento con quota 100. 
Un personale ATA avente diritto alla pensione anticipata con quota 100, ha presentato la domanda entro il 28 febbraio, e quindi andrebbe in pensione dal 1 settembre. 
La stessa persona, essendo titolare di p.iva, può continuare a lavorare con p.iva dopo il 1 settembre? O l’attività da p.iva deve essere ceduta? La persona può continuare a portare avanti la sua attività privata? 
Eventualmente, essendo già attiva la pratica di pensionamento, è possibile fare una richiesta di annullamento della domanda, recedendo quindi alla pensione anticipata? 
Nel caso fosse possibile il recesso, la precedente domanda di pensione anticipata, viene intesa come licenziamento o è possibile continuare il lavoro da personale ATA fino alla pensione di vecchiaia?
In attesa di una vostra pronta risposta, 
La ringrazio anticipatamente.

Pensione quota 100 e redditi da lavoro

Uno dei paletti imposti dal pensionamento con quota 100 è il divieto di cumulo dei redditi da pensione e da lavoro sia dipendente che autonomo (con partita Iva quindi). E’ ammesso reddito da lavoro autonomo occasionale (senza partita IVA) per un tetto massimo di 5000 euro l’anno.

Il divieto del cumulo dei redditi permane fino al compimento dei 67 anni di età, ovvero fino al compimento dell’età anagrafica necessaria per accedere alla pensione di vecchiaia.

Se, quindi, accede al pensionamento con quota 100, pena la revoca della pensione, è costretto a chiudere la sua attività privata con partita Iva o a cederla.

Per quanto riguarda l’annullamento della domanda di pensione, non credo sia possibile poichè con la presentazione di tale domanda entro il 28 febbraio 2019 ha presentato anche la domanda di cessazione dal servizio che è irrevocabile e, quindi, lei ha presentato domanda di dimissioni che non può ritirare.

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