Pensione precoci, Naspi e licenziamento: chiarimenti

Pensione quota 41 con scadenza contratto e termine e con licenziamento: vediamo le differenze e cerchiamo di capire quando spetta.
Una pensione molto particolare è la quota 41 per lavoratori precoci. Questa misura pone, oltre all’appartenenza alla categoria dei lavoratori precoci, molti vincoli che non sempre sono di facile comprensione. Cerchiamo di capire come funziona per i disoccupati rispondendo alla domanda di un nostro lettore che ci scrive:
Buongiorno
Visto i preziosi argomenti trattati e le esaustive risposte pubblicate Vi sottopongo la mia domanda.
Ho 58 anni compiuti con contributi sufficienti prima del 19° anno di età e ho raggiunto i 41 anni di contributi
con naspi dal 12/12/20 al 24/8/21, contributi volontari dal 1/10/21 al 30/06/22.
Ho presentato domanda ma mi è stata respinta visto che l’ultimo impiego era con contratto a termine conclusosi il 4/12/20
Sono stato assunto ad Agosto con contratto a termine per tre mesi ma non avendo superato il periodo di prova di 30 g.g. ora sono di nuovo disoccupato. Ho richiesto Naspi ed è stata accettata, mi spettano poche settimane avendone già usufruito nel quadriennio precedente.
Le mie domande sono:
1) quanti mesi di Naspi devo percepire dopo il licenziamento per poter presentare domanda di pensione
2) il licenziamento dovuto al non superamento del contrattuale periodo di prova è compatibile con la richiesta di pensione anticipata.
Spero di essere stato chiaro nell’esposizione dei dati
Rimango a disposizione per eventuali precisazioni attendendo un Vs. gentile riscontro.
Pensione precoci disoccupati
La normativa che ha introdotto la quota 41 per lavoratori precoci al riguardo parla molto chiaro. Possono accedere i disoccupati a seguito di licenziamento. Il DM 87 del 23 maggio 2017 prevede che possano accedere con 41 anni di contributi i lavoratori precoci che ” sono in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi”.
La discriminante per poter accedere, quindi, è proprio il licenziamento. E non si specifica se da contratto a tempo determinato o indeterminato. E la cessazione per il non superamento del periodo di prova è a tutti gli effetti un licenziamento. Mentre per la prima domanda che ha presentato, quindi, si trovava in disoccupazione per scadenza contratto a termine (non per licenziamento), ora si trova in uno stato di disoccupazione dovuto al licenziamento e questo dovrebbe garantirle l’accesso alla prestazione.
Per quanto riguarda la domanda sul quanto mesi di Naspi occorrono, anche in questo caso la normativa è abbastanza chiara: è necessario completare l’intera Naspi che l’INPS ha riconosciuto e attendere, al suo termine, 3 mesi. A mio avviso può provare a presentare domanda anche subito, visto che mi scrive che ha una Naspi di poche settimane. La domanda, in questo caso, dovrebbe essere accolta perchè i requisiti ci sono tutti. Ma uso il condizionale perchè, in molti casi, l’accettazione di questa tipologia di pensione è lasciata all’interpretazione normativa delle diverse sedi INPS territoriali.
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