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Pensione: per i dipendenti le dimissioni sono obbligatorie

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Per accedere alla pensione il dipendente deve cessare l’attività lavorativa pena la non decorrenza del trattamento previdenziale.

In diversi articoli precedenti abbiamo affermato che lavorare dopo il pensionamento è possibile ma a determinate condizioni. In questo articolo rispondiamo alla domanda di una nostra lettrice che ci chiede:

Buongiorno, a breve accederò alla pensione anticipata con 41 anni e 10 mesi di contributi, sono insegnante a tempo indeterminato e amo il mio lavoro. Avendo solo 65 anni vorrei continuare a svolgerlo e, quindi non vorrei presentare dimissioni. Vorrei sapere, però se l’IRPEF del cumulo di stipendio e di pensione è molto più alto di quello che verso adesso.

Lavoro dopo pensione

E’ bene comprendere che per i lavoratori dipendenti, non è possibile l’accesso alla pensione diretta se non si cessa l’attività lavorativa. La cessazione dell’attività lavorativa deve avvenire prima della decorrenza della pensione, quindi. Se si è in pensione dal 1 settembre, ad esempio, è necessario lasciare il lavoro entro il 31 agosto.

Nella pubblica amministrazione, poi, per il dipendente che ha compiuto i 65 anni e raggiunto il diritto alla pensione anticipata (come nel suo caso) il collocamento a riposo scatta d’ufficio per raggiunti limiti di età (è bene chiarire che se al compimento dei 65 anni si ha il diritto alla pensione anticipata si può permanere il servizio fino a 67 anni).

Non può, quindi, non presentare domanda di cessazione (dimissioni) per accedere alla pensione. E’ pur vero che il lavoro dopo la pensione è consentito da quasi tutte le misure previdenziali (con l’eccezione della quota 100 e della quota 41 entro certi limiti di tempo) ma è anche vero che i lavoratori dipendenti per vedersi liquidare la pensione devono cessare attività lavorativa con dimissioni (o anche con licenziamento).

Per quanto riguarda il cumulo di eventuali redditi da lavoro dopo la pensione, è bene sapere che l’IRPEF dovuta si applica al reddito complessivo (reddito da lavoro più reddito da pensione) con l’aliquota dello scaglione di riferimento del reddito complessivo.

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