Pensione opzione donna: eventuale proroga, finestra mobile e decorrenza trattamento
Con un’eventuale proroga del regime sperimentale opzione donna, quando presentazione domanda di pensione e come funzionano i 12 mesi di attesa per il comparto scuola?
Salve, sono una docente liceale, ho 61 anni e vorrei potere andare in pensione con l’opzione donna. Maturerò i 35 anni a settembre di quest’anno, 2019. Se dovesse, come si dice, esserci una proroga per l’opzione donna 2020 con il nuovo piano di stabilità, in teoria quando potrei uscire? E quando dovrei presente la domanda? Non capito inoltre cosa sono le finestre mobili che per l’opzione donna lavoratrice dipendente, sono 12 mesi. Significa che si può anticipare ma che iniziano a pagare dopo un anno?
Grazie mille per i chiarimenti
Non c’è nessuna sicurezza sull’eventuale proroga dell’opzione e non c’è sicurezza, in caso di proroga, che vengano mantenuti i requisiti di accesso richiesti attualmente.
Ma se dovesse essere prorogata la misura così com’è ora, lei potrebbe accedere al pensionamento con l’opzione donna con decorrenza della pensione dal 1 settembre 2020, presentando domanda di cessazione dal servizio a fine 2019. Questo, ovviamente, significa anche che volendo lei potrebbe accedere anche al pensionamento l’anno successivo cristallizzando i requisiti di accesso nel momento in cui li raggiunge.
Con una proroga che permette il raggiungimento dei requisiti alla fine del 2019, quindi, dovrebbe presentare domanda di pensione entro i tempi stabiliti dal MIUR per il pensionamento al 1 settembre 2020.
La finestra mobile di 12 mesi prevede che raggiunti i requisiti di accesso alla pensione è necessario attendere 12 mesi per la decorrenza della stessa. Le finestre mobili, però non riguarda i dipendenti del comparto scuola poichè avendo una sola finestra di uscita ogni anno il 1 settembre, sono tutelati dall’articolo 59,comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 “Per il personale del comparto scuola resta fermo, ai fini dell’accesso al trattamento pensionistico, che la cessazione dal servizio ha effetto dalla data di inizio dell’anno scolastico e accademico, con decorrenza dalla stessa data del relativo trattamento economico nel caso di prevista maturazione del requisito entro il 31 dicembre dell’anno.”.
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