Pensione opzione donna e contributi malattia: i dipendenti pubblici possono conteggiarli nei 35 anni?
I dipendenti pubblici per raggiungere i 35 anni di contributi contano anche la malattia e la disoccupazione?
Come ormai tutti sappiamo per accedere all’opzione donna occorrono almeno 35 anni di contributi che devono essere considerati senza conteggiare i contributi figurativi per malattia indennizzata e quelli derivanti dalla disoccupazione. Ma la cosa vale per tutti i lavoratori? Scopriamo cosa prevede la legge al riguardo rispondendo alla domanda di un nostro lettore:
Buona sera, mia moglie ha maturato al 31 dicembre 2021 i requisiti per accedere alla pensione con l’opzione donna, ma nei 35 anni di contribuzione sarebbero compresi anche 4 mesi di malattia. La Legge mi sembra di capire che escluda – senza apparenti eccezioni – tali contributi ( aventi natura figurativa ?? ) dal conteggio utile per il raggiungimento dei requisiti previsti, ma sia all’INPS che ad un patronato mi hanno invece detto che questo limite all’utilizzo dei contributi figurativi per malattia ai fini del calcolo per l’opzione donna non vale nel caso degli insegnanti a tempo indeterminato. Mi potete cortesemente ragguagliare in merito? Grazie e buona serata
Opzione donna e contributi figurativi
I 35 anni di contributi necessari per accedere all’opzione donna devono essere conteggiati senza prendere in considerazione la contribuzione figurativa che deriva da malattia indennizzata e disoccupazione. Tali contributi figurativi, quindi, pur facendo aumentare l’importo dell’assegno non sono conteggiati per il raggiungimento dei 35 anni di contributi minimi richiesti per l’accesso.
Sul sito dell’INPS si legge: “Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell’assicurata, fermo restando il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione al netto dei periodi di malattia, disoccupazione e/o prestazioni equivalenti, ove richiesto dalla gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico.”
Il limite all’utilizzo di questi contributi è stabilita non dalla legge che ha introdotto l’opzione donna ma si tratta di una precisazione contenuta dalla legge 335 del 1995 e ripresa, poi, dalla circolare INPS 44 del 1996. La circolare è INPS e non INPDAP e per questo motivo si riferisce agli iscritti all’AGO e non alle sue gestioni esclusive, esonerative e sostitutive (tra le quali rientra l’ex Inpdap).
Per questo si può ritenere che questa esclusione dei contributi figurativi da malattia e disoccupazione possa essere rivolta solo per gli iscritti all’AGO e che, quindi, i dipendenti pubblici non siano coinvolti.
Ma su questo punto manca una precisa pronuncia sia da parte dell’INPS che della giurisprudenza e proprio per questo si consiglia domanda all’INPS un estratto conto certificativo o la certificazione del diritto alla pensione con opzione donna di modo che l’istituto si debba esprimere esplicitamente sulla valenza dei contributi figurativi per malattia per il diritto alla pensione di anzianità (la norma che stabilisce la valenza degli stessi per l’opzione donna).
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