Pensione minima, una volta riconosciuta il diritto cristallizza?

L’integrazione al trattamento minimo è un diritto che cristallizza anche al superamento del limite di reddito per avere diritto allo stesso.
Una volta riconosciuta l’integrazione al trattamento minimo non viene più meno, anche se si superano i requisiti reddituali perchè è una prestazione che cristallizza. Cerchiamo di capire come funziona rispondendo alla domanda di una nostra lettrice che ci scrive:
Buongiorno Dottoressa,
Le scrivo per avere un chiarimento sulla risposta al quesito del giorno 08/09/2023 dal titolo < Pensione integrata al minimo , la reversibilità incide?>.
- Cosa succede al beneficiario se perde il diritto all’integrazione al trattamento minimo qualora venga superato il reddito utile per avere diritto a tale beneficio a causa della pensione di reversibiltà del defunto coniuge?
- Esiste ancora il diritto alla cristallizzazione e come funziona?
Faccio un esempio:
Nel caso di una pensione integrata al minimo cristallizzato di 460 euro lordi mensili(5980 euro anno) ed una pensione di reversibilità di 15.000 euro lordi annui, se viene superato il reddito che da diritto alla cristallizzazione della pensione integrata al minimo essa rimarrà di euro 460 mensili senza alcuna rivalutazione futura nel tempo oppure verrà sospesa?
Grazie di cuore ed ancora complimenti per le risposte sempre chiare ed esaudienti.
Con stima.
Limite di reddito per trattamento minimo
Il limite di reddito da rispettare per il riconoscimento dell’integrazione al trattamento minimo è determinante solo in fase di riconoscimento dello stesso.
Si tratta, infatti, di una prestazione che cristallizza e anche se i pensionati, in seguito, superano i limiti di reddito annuali mantengono l’integrazione raggiunta nell’anno precedente. Si tratta della cristallizzazione del rateo (Articolo 6, comma 7 della Legge 638 del 1983).
La legge prevede che l’importo erogato rimanga bloccato anche e si superano i requisiti reddituali previsti per il diritto: il rateo non sarà più oggetto di adeguamento all’inflazione e si continuerà a percepire l’importo percepito al momento della cessazione del diritto (fino a quando l’assegno originariamente spettante non superi tale importo per la rivalutazione annua della pensione).
Questa casistica è stata prevista proprio per proteggere il pensionato dal perdere l’integrazione al trattamento minimo in caso di morte del coniuge e di percezione di pensione ai superstiti che potrebbe teoricamente permettere il superamento del limite di reddito che da diritto al trattamento minimo. In questo caso la prestazione diretta resta cristallizzata all’ultimo rateo percepito. Per capire se la propria pensione è cristallizzata, in ogni caso, è possibile scaricare il certificato di pensione dal sito dell’Inps che riporterà la dicitura “La pensione è integrata al trattamento minimo cristallizzato in via provvisoria, in attesa della verifica della Sua situazione reddituale.”
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