Pensione insegnante precario: quando scatta il collocamento a riposo d’ufficio?
Il personale del comparto scuola non di ruolo non può essere collocato a riposo d’ufficio e può continuare a lavorare fino al compimento dei 70 anni.
Come ormai è noto ai dipendenti della pubblica amministrazione si applica il collocamento a riposo d’ufficio per raggiunti limiti di età in due casi: o al compimento dei 67 anni se hanno raggiunto diritto alla pensione di vecchiaia o al compimento dei 65 anni di età se hanno raggiunto il diritto alla pensione anticipata con 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi di contributi per le donne. Ma cosa accade al dipendente che non è assunto a tempo indeterminato? Scopriamolo rispondendo alla domanda di una nostra lettrice che ci scrive:
Gentilmente vorrei delucidazioni in merito ringraziando anticipatamente ;sono nato il 4-5-1955 e il 4 maggio e come insegnante precario compiendo 67anni anni il 4 maggio 2022 dovrei andare in pensione d’ufficio. Le premetto che la mia pensione sarà molto modesta cioè al disotto della minima per questo le chiedo se io possa trovare una scappatoia per continuare a insegnare fino a 70 anni. Ora comunque le riporto la mia situazione contributiva, che per maggiore chiarezza le allego. Al mio Caf mi hanno detto che raggiungerò il diritto alla pensione ma con un importo molto basso, per cui io vorrei sapere come premesso se c’è qualche scappatoia affinché io possa proseguire l’insegnamento fino a 70 anni. Di nuovo porgo i miei ringraziamenti.
Collocamento a riposo per docente precario
Il personale precario non deve essere soggetto alle regole previste per il personale del comparto scuola in ruolo. Una sentenza del Consiglio di Stato del 2011, la numero 764, sostiene che le norme di pensionamento del personale di ruolo non possono essere applicate al personale non di ruolo. Il collocamento a riposo d’ufficio, come afferma la sentenza in questione, può essere applicato solo al personale di ruolo poiché per il personale non di ruolo il limite di permanenza in servizio di 70 anni in base alla legge 160 del 1955, all’articolo 24, non è mai stato abrogato.
Nell’ articolo 24 della legge 160 del 1955 si legge, infatti, che “Non possono essere conferiti incarichi e supplenze a professori che nell’anno scolastico precedente abbiano compiuto il 70° anno di età.
Per un precario, come lei, quindi, non può essere disposto il collocamento a riposo d’ufficio al compimento dei 67 anni. Anche se ha raggiunto il diritto alla pensione di vecchiaia.
C’è da sottolineare, però, che al compimento dei 67 anni non potrà più essere inserito nelle graduatorie provinciali e di istituto visto che l’ordinanza 60 del 2020 prevede che per essere inseriti in tali graduatorie per il biennio 2020/2022 è necessario avere un età che sia compresa tra i 18 ed i 67 anni. Alla scadenza di validità delle graduatorie attualmente in corso non potrà più presentare domanda di inserimento.
In ogni caso, però, può procedere con la MAD visto che lo stesso Ministero, con una circolare del 5 settembre 2020, chiarisce che possono presentare domanda di messa a disposizione solo i docenti che non risultino iscritti a nessuna graduatoria provinciale o d’istituto.
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