Pensione, Fondo Espero: chiarimenti utili per il personale. Cos’è, chi può aderire, come opera il fondo

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Forniamo chiarimenti utili sul Fondo Espero, spesso poco conosciuto dal personale scolastico. Vediamo di cosa si tratta, come aderirvi e quali vantaggi propone questo strumento di integrazione complementare della pensione obbligatoria al fine di poter usufruire di una rendita accettabile negli anni della vecchiaia, visto che nel futuro il solo trattamento pensionistico obbligatorio non sarà adeguato.

Di cosa si tratta.

Anzitutto è bene chiarire che si tratta di un fondo pensione negoziale finalizzato all’erogazione di una pensione complementare, ai sensi del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, costituito, con atto notarile, in data 17/11/2003 e dal 12/05/2004 ha ottenuto la concessione dell’autorizzazione allo svolgimento delle attività da parte della Covip.

Il fondo è soggetto appunto alla vigilanza della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP).

Il FONDO SCUOLA ESPERO opera in regime di contribuzione definita: ciò significa che l’importo della pensione complementare è determinato dai contributi versati dal dipendente e dai rendimenti della gestione, che possono mutare nel tempo.

Come è stato istituito.

FONDO SCUOLA ESPERO è istituito sulla base delle seguenti fonti istitutive:

a) dall’Accordo quadro nazionale stipulato dall’ARAN e dalle Confederazioni sindacali in data 29 luglio 1999, pubblicato sulla G.U. 27-8-1999, n.201;

b) dal CCNL 26-5-1999 del comparto scuola 1998-2001pubblicato nel S.O. n.133 del 9-6-1999;

c) nonché dall’Accordo istitutivo stipulato dall’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN), di seguito menzionata come “Agenzia”, con Cgil, Cisl,Uil, Confsal, Cida e Cgil Scuola, Cisl scuola, Uil Scuola, Confsal-Snals, Cida-Anp e Gilda-Unams, in data 14 marzo 2001;

Chi può aderire?

Possono aderire al Fondo i dipendenti statali della scuola (compresi i dipendenti dell’AFAM), cui si applica il Contratto Collettivo Nazionale del comparto scuola, con le seguenti caratteristiche:

  • Contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche se in regime di part time;
  • contratto di lavoro a tempo determinato di durata minima di 3 mesi continuativi; il dipendente pubblico assunto con contratto a tempo determinato potrà iscriversi a condizione che la sottoscrizione avvenga almeno tre mesi prima della scadenza del contratto;

Possono aderire anche i dipendenti delle scuole private, parificate e legalmente riconosciute e i dipendenti degli enti di formazione professionale, a condizione che venga sottoscritta una apposita fonte istitutiva che li riguardi.

I dipendenti scolastici possono aderirvi direttamente dall’area self-service di NoiPa, compilando i modelli dedicati.

Come contribuire.

I Fondi pensione negoziali prevedono il versamento di contributi da parte del lavoratore e da parte del datore di lavoro, in questo caso l’Amministrazione scolastica. Provvederà quindi l’Amministrazione che paga lo stipendio, vale a dire il sostituto di imposta che, a seconda del tipo di contratto del dipendente, è il Ministero dell’economia o la singola istituzione scolastica.

I contributi sono operati mensilmente.

Viene, inoltre, destinata al Fondo una quota (o, secondo i casi, tutto) del trattamento di fine rapporto (TFR).

L’insieme dei contributi, delle quote di TFR versati e dei rendimenti finanziari ottenuti con l’investimento, costituiranno il quantum con il quale sarà determinata la prestazione della pensione complementare.

La contribuzione ha inizio a partire dal terzo mese successivo all’adesione, mentre può essere sospesa, a richiesta del lavoratore, in qualsiasi momento con effetto dal mese successivo: in questo caso anche il contributo erogato dall’Amministrazione viene sospeso.

Con la stessa procedura è possibile riattivare, in qualsiasi momento, la contribuzione.

Come opera il fondo.

Il Fondo pensione affida la gestione dei contributi raccolti ad operatori specializzati (banche, Società di Intermediazione Mobiliare (SIM), compagnie di assicurazione, ecc.) perché li investano sui mercati finanziari, secondo alcune indicazioni generali ricevute dal Fondo stesso.

L’affidamento di quest’incarico di gestione finanziaria avviene attraverso apposite gare e convenzioni, controllate dalla Commissione di Vigilanza sui fondi pensione (COVIP).

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