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Pensione d’ufficio: si può permettere ad un docente di permanere in servizio?

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Le pubbliche amministrazioni sono obbligate a collocare a riposo d’ufficio i dipendenti che al compimento dei 65 anni hanno raggiunto i 41 anni e 10 mesi di servizio se donne,  e 42 anni e 10 mesi di servizio se uomini; inoltre vengono collocati a riposo d’ufficio i dipendenti che al compimento dei 67 anni hanno raggiunto il diritto alla pensione di vecchiaia (almeno 20 anni di contributi).

L’istituto del trattenimento in servizio, infatti, è stato abolito quasi del tutto con la riforma della pubblica amministrazione del 2014 e rimane possibile solo per permettere al dipendente di raggiungere il diritto alla pensione di vecchiaia entro i 71 anni.

Trattenimento in servizio

Rispondiamo ad una nostra lettrice che ci chiede:

Gentili signori,
La maestra di mio figlio ha ricevuto la lettera del pensionamento. I bambini stanno in quarta elementare e per loro è davvero un duro colpo.
Esiste un modo per consentire alla docente di rimanere un anno ancora all’interno della scuola? Se non proprio come docente, per un affiancamento di qualche tipo? La dirigente ha qualche potere in tal senso?
Grazie

Nella generalità dei casi, quindi, al di là dei motivi sopra citati non è consentito concedere al dipendente statale il trattenimento in servizio dopo il raggiungimento dei limiti di età stabiliti dalla legge. Per la scuola, in casi eccezionali, può essere richiesto ma la richiesta deve essere motivata dal dirigente scolastico e dal direttore del Ufficio Scolastico Regionale.

I casi in cui viene previsto il trattenimento in servizio sono quelli in cui il  dipendente del comparto scuola svolge compiti che assicurino la prosecuzione di precisi accordi con scuole e Università di altri Paesi e solo nel caso che questa scelta non comporti un esborso maggiore per le casse dello Stato. Nel caso che lei descrive, quindi, il trattenimento in servizio non può essere concesso.

Riportiamo, di seguito, il resto della legge che permette, in determinati casi, il trattenimento il servizio.

“Legge n. 208/2015, art.1, comma 257
Al fine di assicurare continuita’ alle attivita’ previste negli accordi sottoscritti con scuole o universita’ dei Paesi stranieri, il personale della scuola impegnato in innovativi e riconosciuti progetti didattici internazionali svolti in lingua straniera, al raggiungimento dei requisiti per la quiescenza, può’ chiedere di essere autorizzato al trattenimento in servizio retribuito per non piu’ di due anni. Il trattenimento in servizio e’ autorizzato, con provvedimento motivato, dal dirigente scolastico e dal direttore generale dell’ufficio scolastico regionale. Dall’attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.”

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