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Pensione docenti settembre 2024: 67 anni ma non 20 anni di contributi, cosa fare?

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Cosa fare se un dipendente compie i 67 anni ma non ha maturato il diritto alla pensione? Vediamo il caso del comparto scuola.

Per ottenere la pensione di vecchiaia non basta aver compiuto i 67 anni, ma è necessario aver versato anche i 20 anni minimi di contributi. Mentre nel settore privato il dipendente può decidere di continuare a lavorare, per quello privato potrebbe intervenire il collocamento a riposo d’ufficio al compimento dei 67 anni se un eventuale trattenimento in servizio non bastasse a raggiungere il diritto alla pensione. Rispondiamo a una domanda al riguardo:

Un collaboratore scolastico dipendente della mia scuola ha il requisito anagrafico per andare in pensione d’ufficio, cioè avrà 67 al 31/08/2024, ma non ha l’anzianità contributiva minima di 20 anni.

Il dipendente, dal 01/09/2024 andrà comunque in pensione?

La scuola deve comunque notificare il preavviso?

67 anni senza 20 anni di contributi

Purtroppo senza i 20 anni di contributi minimi richiesti per l’accesso al trattamento di vecchiaia, il dipendente in questione, anche se compie i 67 anni non avrà diritto alla pensione. Per permanere in servizio fino al compimento dei 71 anni dovrebbe presentare domanda di trattenimento in servizio entro il 23 ottobre 2023, in questo caso, se lavorando i 4 anni in più raggiunge il requisito dei 20 anni, la scuola dovrà accettare la domanda.

La domanda sarà accetta anche nel caso che il dipendente ricada totalmente nel sistema contributivo e possa cogliere la pensione di vecchiaia al compimento dei 71 anni indipendentemente dai contributi versati: in questo caso, infatti, bastano 5 anni di contributi e non è necessario che ne siano versati almeno 20. Il collaboratore scolastico, però, deve ricadere nel sistema contributivo puro, ovvero non aver versato nessun contributo prima del 1996 o, in alternativa, aver esercitato il computo in Gestione Separata Inps.

Nel caso che, nonostante il trattenimento in servizio il dipendente non raggiunga il diritto alla pensione entro il compimento dei 71 anni, l’amministrazione sarà costretta a respingere la domanda di trattenimento. Per rispondere alla sua ultima domanda, senza che il dipendente presenti domanda di trattenimento in servizio la scuola deve notificare il collocamento a riposo d’ufficio.

La nota del Ministero afferma “Nulla è invece innovato rispetto al comma 3 del citato articolo 509 che disciplina i trattenimenti in servizio per raggiungere il minimo ai fini del trattamento di pensione. Ne consegue che nel 2024 permarranno in servizio i soli soggetti che, avendo compiuto 67 anni di età entro il 31 agosto 2024, non sono in possesso di
20 anni di anzianità contributiva entro tale data e non hanno presentato domanda di cessazione tramite POLIS”

Pensioni scuola, per docenti e ATA domande fino al 23 ottobre. Per i Ds fino al 28 febbraio. Tutto quello che c’è da sapere [LO SPECIALE]

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