Pensione: ho insegnato per tantissimi anni ma non ho i contributi necessari. Come posso trattenermi fino a 71 anni?
Pensione con pochi anni di contributi: tra pensione sociale, pensione di vecchiaia contributiva e trattenimento in servizio.
Buonasera,
sono un insegnante di educazione fisica; per tutta la vita ho insegnato nelle scuole, ma purtroppo senza mai diventare di ruolo. La scorsa settimana, ho ricevuto da parte della segreteria, la notizia che a giugno mi manderanno in pensione di ufficio, dato che il 5 giugno 2020 compierò 67 anni. Oggi quindi, mi sono recato al sindacato per controllare la mia posizione contributiva ed è emerso un dato spiacevole: i miei contributi risultano solamente di 4 anni. Purtroppo tutti i progetti messi a disposizione della regione che ho fatto nei diversi anni, non erano soggetti a contribuzione.
Adesso quindi mi chiedevo : quale soluzione potrei adottare? E’ possibile effettuare una domanda di trattenimento lavorativa??? Se si, cosa devo fare?
In relazione alla pensione invece volevo sapere : “ verrebbe riconosciuta la cosiddetta pensione sociale anche con un numero di anni di contributi così basso?”
“Anche se mia moglie percepisce una pensione superiore a 11778 euro lordi annui, posso rientrare per la richiesta della pensione sociale?”
Avevo letto che a 71 anni viene riconosciuta la pensione di vecchiaia, anche se il coniuge ha una pensione lorda superiore alle 11778€ annua, è cosi?
In attesa di risposta,
porgo i miei più cari saluti.
Per rispondere ai suoi dubbi bisogna fare una doverosa premessa. La pensione di vecchiaia viene riconosciuta al compimento dei 67 anni solo quando sono presenti almeno 20 anni di contributi (in alcuni casi eccezionali è possibile accedere con 15 anni di contributi grazie alle deroghe contenute nella legge Amato del 1992).
Per quel che riguarda la domanda di trattenimento in servizio, in base alle disposizioni della riforma della Pubblica amministrazione del 2014, essa può essere presentata solo nel caso che permanendo in servizio fino al compimento dei 71 anni il dipendente riesca a maturare i contributi necessari per accedere alla pensione di vecchiaia (20 anni di contributi). Nel suo caso, quindi, avendo soltanto 4 anni di contributi versati la cosa non è fattibile.
Per la pensione sociale che non richiede contributi minimi e viene erogata soltanto a chi non raggiunge altri requisiti di pensionamento, invece, viene preso in considerazione il reddito del richiedente sommato a quello del coniuge che non deve superare 11.649,82 euro l’anno (sua moglie con la sua pensione supera i 15mila euro annui). Nel suo caso, quindi, l’assegno sociale non verrebbe riconosciuto.
Per quanto riguarda, infine, la pensione di vecchiaia contributiva a 71 anni, essa viene riconosciuta in presenza di determinati requisiti che sono:
- 71 anni (requisito soggetto ad adeguamento all’aspettativa di vita Istat)
- almeno 5 anni di contributi versati
- che non siano presente contributi versati prima del 1 gennaio 1996
- l’importo dell’assegno pensionistico deve essere pari o superiore a 1,5 volte il minimo sociale INPS (per il 2019 l’assegno per essere erogato deve essere superiore a 686,98 euro).
In questo ultimo caso, quindi, se ha contributi versati solo dopo il 1995, potrebbe pensare di integrare, in attesa di compiere i 71 anni, i suoi contributi versando i volontari. Prima di chiedere l’autorizzazione, però, le consiglio, tramite patronato, di fare una simulazione dell’assegno pensionistico che verrebbe a prendere poichè se non riesce a superare il minimo richiesto sarebbe inutile versare i contributi volontari.
Sentenza del TAR e del Consiglio di Stato
E’ bene sottolineare che anche se un decreto Ministeriale nega di permanere il graduatoria anche a chi non ha raggiunto i requisiti minimi di pensione, una sentenza del Consiglio di Stato del 2011, la numero 764, sostiene che le norme di pensionamento del personale di ruolo non possono essere applicate al personale non di ruolo. La sentenza afferma che il collocamento a riposo d’ufficio va applicato solo al personale di ruolo poichè per il personale non di ruolo il limite di 70 anni in base alla legge 160 del 1955, allarticolo 24, non è mai stato abrogato:
Articolo 24 della legge 160 del 1955:
“Non possono essere conferiti incarichi e supplenze a professori che nell’anno scolastico precedente abbiano compiuto il 70° anno di età.
Gli incarichi di insegnamento cessano in ogni caso dall’inizio dell’anno scolastico successivo a quello in cui i professori incaricati compiono il 70° anno di età.”
Anche una sentenza del Tar del Lazio, la numero 7346 del 2005 sostiene che l’età pensionabile del personale non di ruolo è a 70 anni e non a 67.
Lo stesso sindacato Anief, al riguardo, consiglia di non fermarsi al collocamente a riposo forzato ma di presentare un ricorso per restare in servizio come precario fino al compimento dei 70 anni.
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