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Pensione con opzione contributiva e 15 anni di contributi, quando non è possibile

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Perchè non sempre è possibile esercitare l’opzione contributiva per il pensionamento? Scopriamo l’eccezione.

In precedenti altri articoli abbiamo trattato della possibilità di accedere alla pensione con 15 anni di contributi esercitando la cosiddetta opzione al contributivo. Come abbiamo chiarito anche nei precedenti articoli, però, non sempre l’opzione Dini è esercitabile. Approfondiamo l’argomento rispondendo alla domanda di un lettore che ci scrive:

Buonasera ho letto il suo articolo del 2/5/2021 a riguardo della pensione contributiva con la legge Dini non avendo maturato i 20 anni, i miei contributi sono;

  • Prima del 1995 = 5 anni e 6 mesi
  • Dal 1999 al 2010 = 11 anni e 3 mesi

Totale 16 anni e 9 mesi.

Ho 66 anni compiuti il 4/8/2021 e tre figlie.

Allego la risposta INPS dove dice che non ho diritto alla pensione e gli e.c. contributivi.

Ringrazio vivamente per un vs gentile riscontro in merito.

L’opzione contributiva non si può esercitare sempre

Restando i requisiti richiesti per l’esercizio dell’opzione che sono:

  • almeno 15 anni di contributi versati totali
  • meno di 18 anni di contributi versati prima del 1996
  • contribuzione versata prima del 1996
  • almeno 5 anni di contributi versati a partire dal 1996,

l’INPS fa anche una ulteriore distinzione in base al raggiungimento dei requisiti stessi:

  • che siano stati raggiunti entro il 31 dicembre 2011
  • che siano stati raggiunti dopo il 31 dicembre 2011

Per chi ha raggiunto i requisiti dopo il 2011 l’opzione è sempre esercitabile e si applicano i requisiti di accesso alla pensione previsti per i lavoratori in possesso di contributi al 31 dicembre 1995.

Per chi invece ha raggiunto i 15 anni di contributi necessari all’esercizio dell’opzione entro il 31 dicembre 2011 per esercitare l’opzione è necessario anche aver perfezionato i requisiti di pensionamento in vigore alla stessa data (pre riforma Fornero).

Nel suo caso, avendo raggiunto i 15 anni necessari all’esercizio dell’opzione nel 2010 (e quindi prima del 31 dicembre 2011) e non avendo perfezionato anche il diritto al pensionamento con i requisiti pre riforma Fornero, non può esercitare l’opzione contributiva. Purtroppo la normativa previdenziale italiana è contorta e farraginosa.

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