Pensione con 15 anni di contributi: i requisiti delle deroghe Amato

La possibilità di pensionarsi con 15 anni di contributi richiede requisiti ben specifici: vediamo quali sono quelli richiesti dalle 3 deroghe Amato.
Buongiorno,ho letto della possibilità di potere accedere alla pensione anticipata con 15 anni di contribuzione lavorativa e 67 anni di età anagrafica.
Parlo a nome di mia moglie che oggi ha 65 anni di età anagrafica, nel 2000 quando ha smesso di lavorate aveva maturato quasi 16 anni di anzianità contributiva. Vi chiedo se in base alle deroghe Amato questa possibilità è concreta, chiedo se possibile sapere con precisione quali sono le condizioni esatta per usufruire di quanto sopra.
Cordiali saluti
In pensione con le deroghe Amato, quali requisiti
Le deroghe Amato permettono il pensionamento di vecchiaia a 67 anni di età con soli 15 anni di contributi a chi è in possesso di determinati requisiti che sono specifici per ognuna delle 3 deroghe.
Vediamo nello specifico, quindi, a chi sono destinare le 3 deroghe e quali requisiti richiedono.
Pensione 15 anni contributi Prima deroga Amato
La prima deroga, valida per lavoratori del settore pubblico ex Inpdap e privato, dello spettacolo e dello sport Ex Enpals richiede che i 15 anni di contributi richiesti per l’accesso siano stati versati entro il 31 dicembre 1992. Fanno cumulo, nel conteggio dei 15 anni, tutti i contributi: obbligatori, da riscatto, da ricongiunzione, figurativi e volontari.
La seconda Deroga Amato, che non vale per i dipendenti pubblici Ex Inpdap e per i lavoratori di spettacolo e sport ex Enpals, richiede sempre 15 anni di contributi per l’accesso alla pensione di vecchiaia ma anche l’autorizzazione al versamento dei contributi volontari ottenuta entro il 31 dicembre 1992 (non è necessario aver versato contributi volontari, ma basta solo essere in possesso dell’autorizzazione al versamento).
La terza deroga Amato, invece , è valida solo per i lavoratori del settore privato e richiede la presenza di 15 anni di contributi effettivi (ovvero contributi versati effettivamente) più un’anzianità contributiva di 25 anni ( l’anzianità contributiva si conteggia dal momento del versamento del primo contributo anche se tra un periodo contributivo e l’altro ci sono dei vuoti). 10 anni dei 15 effettivamente lavorati, però, devono derivare da attività lavorativa discontinua e i 10 anni, quindi, non devono essere stati lavorati per intero (meno di 52 settimane l’anno).
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