Pensione comparto scuola: domanda di cessazione e domanda di pensione sono distinte

La domanda di pensione per il personale della scuola non deve essere presentata tassativamente entro il 31 ottobre, termine di scadenza per la sola presentazione della domanda di cessazione dal servizio.
Per i dipendenti del comparto scuola il MIUR ha indicato come termine tassativo di presentazione domanda di cessazione dal servizio per i pensionamenti 1 settembre 2022, la data del 31 ottobre. Ma questa data si riferisce solo ed esclusivamente alla presentazione della domanda di cessazione dal servizio, non alla domanda di pensione vera e propria.
Rispondiamo ad un nostro lettore che ci scrive:
Buongiorno, mia mamma, compie 67 anni a fine agosto del 2022, leggendo on-line sembra che il termine di scadenza per la presentazione della domanda di pensione di vecchiaia per il personale ATA sia il 31 ottobre 2021.
purtroppo accedendo al portale INPS e compilando l’iter della richiesta di pensionamento sembra che non possa indicare una data superiore a 3 mesi (1 gennaio 2022).
La domanda deve essere fatta più avanti o devo comunque attenermi alla scadenza di fine ottobre?
In ogni caso l’iter corretto è attraverso il portale dell’inps?
Ringrazio anticipatamente per il supporto
Domanda cessazione e pensione
Il termine del 31 ottobre si riferisce solo ed esclusivamente alla domanda di cessazione dal servizio che, però, sua mamma non deve presentare visto che dal 1 settembre 2022 sarà comunque posta a riposo d’ufficio compiendo i 67 anni prima del 1 settembre 2022.
Le consiglio, in ogni caso, visto che il collocamento a riposo deve essere ufficializzato da un provvedimento del dirigente scolastico, di far presente allo stesso la situazione di sua madre (ovvero che dovrà essere collocata a riposo dal 1 settembre 2022) visto che il provvedimento stesso dovrà essere, poi, allegato alla domanda di pensione e prima lo si ha e meglio è.
Per quanto riguarda, invece, la domanda di pensione che si deve presentare telematicamente all’INPS, per questa la scadenza del 31 ottobre non è vincolante. La domanda può essere presentata anche successivamente a tale data (anche con il nuovo anno ma sempre tenendo presente che deve allegare il provvedimento di collocamento a riposo).
Può stare tranquillo, quindi, non deve attenersi alla scadenza del 31 ottobre per la presentazione della domanda di pensione che deve presentare attraverso il portale dell’INPS, se vuole procedere in autonomia, o avvalendosi dell’ausilio di un patronato.
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