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Pensione anticipata con maggiorazione contributiva invalidi: il conteggio

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Come utilizzare la maggiorazione contributiva per gli invalidi per accedere alla pensione anticipata scuola.

Ai lavoratori con invalidità superiore al 74% è riconosciuta la possibilità di richiedere una maggiorazione contributiva di 2 mesi per ogni anno effettivamente lavorato con i requisiti sanitari richiesti. A tal proposito ci scrive una lettrice che ci chiede:

Leggo spesso Orizzonte scuola e pongo un quesito riguardo al possibile e prossimo pensionamento.
Sono docente di scuola secondaria di secondo grado con 39 anni di servizio al 31 agosto 2021. Compio 59 anni il 18 maggio 2021 e dopo la visita della commissione medica del 26 febbraio 2020 ho ricevuto il verbale con il riconoscimento di invalidità civile e inabilità al lavoro al 100 per cento (mi è stato indicato che tale riconoscimento mi permette di ottenere due mesi ogni anno per anticipare la richiesta di pensione). Chiedo se quando arriverò a 41 anni effettivi di servizio potrò richiedere la pensione, considerando anche i sei mesi relativi al riconoscimento di invalidità, quindi con 41 anni e sei mesi al 31 agosto 2023 senza penalizzazioni.
Grazie
Saluti cari

Pensione anticipata con maggiorazione contributiva

La maggiorazione contributiva riservata ai lavoratori invalidi riconosce 2 mesi di contributi figurativi per ogni anno lavorato con i requisiti sanitari richiesti (invalidità superiore al 74%).

Nel suo caso lavorando 3 anni con tale invalidità si vedrà riconoscere al momento della presentazione della domanda di pensione 6 mesi di contributi figurativi (validi solo per il diritto della pensione ma non per la misura). Pertanto, avendo maturato, compresa ma maggiorazione, 41 anni e 6 mesi di contributi al 31 agosto 2023 può certamente accedere alla pensione anticipata che per le donne richiede 41 anni e 10 mesi di contributi versati.

Infatti, in base a quanto previsto dall’articolo 59, comma 9 della legge n. 449/1997, che così recita: “Per il personale del comparto scuola resta fermo, ai fini dell’accesso al trattamento pensionistico, che la cessazione dal servizio ha effetto dalla data di inizio dell’anno scolastico e accademico, con decorrenza dalla stessa data del relativo trattamento economico nel caso di prevista maturazione del requisito entro il 31 dicembre dell’anno.”, lei raggiunge prospetticamente i requisiti contributivi richiesti entro il 31 dicembre 2023.

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