Pensione 1 settembre 2023: se mancano dei contributi slitta di 1 anno?

Il comparto scuola per i pensionamenti presenta della peculiarità che negli altri comparti lavorativi non ci sono.
Quando si parla del pensionamento del comparto scuola le regole sono leggermente diverse rispetto alla generalità dei lavoratori. Si tenga presente che questi lavoratori hanno una sola finestra di uscita l’anno, il 1 settembre. Non possono, quindi, accedere alla pensione quando raggiungono i requisiti, ma devono, comunque attendere la fine dell’anno scolastico e l’inizio di quello successivo.
Cessano di lavorare il 31 agosto per accedere alla pensione il 1 settembre. E se al momento del pensionamento non hanno raggiunto i requisiti richiesti, la pensione slitta al 1 settembre dell’anno successivo. Proprio per questo motivo è prevista una tutela. Rispondiamo ad un nostro lettore che ci chiede:
Un docente a cui il 1 settembre 2023 mancheranno 15 giorni per raggiungere la pensione di anzianità
– potra presentare domanda pensione entro il 21 ottobre 2022 essere licenziato il 31 agosto 2023 , versare contributi volontari per 15 giorni e percepire la pensione da 1 gennaio 2024
– oppure sarà costretto a lavorare fino al 1 settembre 2024 ?
Grazie
Pensione 1 settembre 2023
Nel comparto scuola, per i pensionamenti, si applica l’articolo 59 comma 9 della legge n. 449/1997, che così recita: “Per il personale del comparto scuola resta fermo, ai fini dell’accesso al trattamento pensionistico, che la cessazione dal servizio ha effetto dalla data di inizio dell’anno scolastico e accademico, con decorrenza dalla stessa data del relativo trattamento economico nel caso di prevista maturazione del requisito entro il 31 dicembre dell’anno.”.
Se, quindi, i requisiti li raggiunge, in via prospettica, entro il 31 dicembre 2023, potrà accedere al pensionamento anche il 1 settembre dello stesso anno e senza il bisogno di versare contributi volontari. Se, quindi, i 15 giorni di contributi le mancano conteggiando al 31 agosto 2023, potrà sicuramente accedere al pensionamento il 1 settembre dello stesso anno.
Se, invece, i 15 giorni di contributi mancanti non sono calcolato al 31 agosto ma al 31 dicembre, potrà senz’altro presentare dimissioni volontarie per cessare dal 31 agosto. E potrà, in seguito versare i contributi volontari che le mancano per il pensionamento. Ma in questo caso i contributi prospettici calcolati al 31 dicembre 2023 non le saranno conteggiati.
In questo secondo caso, se vuole smettere di lavorare senza aver raggiunto il diritto alla pensione, nessuno la obbliga a restare in servizio e può presentare tranquillamente domanda di cessazione dal servizio entro il 21 ottobre. Ovviamente la domanda di pensione potrà presentarla solo al raggiungimento dei requisiti necessari per l’accesso alla pensione.
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