Pensionamenti scuola, chi può chiedere part time e contestuale trattamento pensionistico?
Chi può chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico?
Domande e requisiti
Ricordiamo che il personale docente, educativo e ATA interessato (e i dirigenti scolastici), ai fini del pensionamento dal 1° settembre 2023, deve presentare due distinte istanze:
- domanda di cessazione dal servizio [si presenta entro il 21 ottobre 2022 (i dirigenti scolastici entro il 28 febbraio 2023), tramite Istanze Online, da parte di coloro i quali sono in possesso dei previsti requisiti per accedere ad una delle diverse tipologie di pensionamento: Vecchia, Anticipata, Opzione donna, Quota 100 e Quota 102];
- domanda di pensione [si presenta all’Inps in modalità telematica (online), anche tramite l’assistenza gratuita del Patronato, ovvero tramite Contact Center Integrato, almeno 6 mesi prima della decorrenza del trattamento pensionistico (in modo da aver liquidata la pensione dal 1° settembre 2023].
Questi i requisiti per ciascuna tipologia di pensionamento:
- pensione di vecchiaia, con un’anzianità contributiva di almeno 20 anni e 67 anni d’età, compiuti dopo il 31 agosto 2023 ed entro il 31 dicembre 2023 (chi compie i 67 anni d’età entro il 31/08/2023 è collocato a riposo d’ufficio);
- pensione di vecchiaia, con un’anzianità contributiva di almeno 30 anni, maturata entro il 31 agosto 2023, e con 66 anni e 7 mesi d’età, compiuti entro il 31 dicembre 2023 (per i soli docenti dell’infanzia che abbiano prestato servizio in tale grado di istruzione da almeno 7 anni negli ultimi dieci);
- pensione anticipata ordinaria, con un’anzianità contributiva di almeno 42 anni e 1o mesi (41 anni e 10 mesi per le donne), maturata entro il 31 dicembre 2023;
- opzione donna (per le sole lavoratrici), con un’anzianità contributiva di almeno 35 anni e 58 anni d’età al 31 dicembre 2021;
- quota 100, con con un’anzianità contributiva di almeno 38 anni e 62 anni d’età al 31 dicembre 2021;
- quota 102, con con un’anzianità contributiva di almeno 38 anni e 64 anni d’età al 31 dicembre 2022.
Part time e pensione: chi può richiederli
Così leggiamo nella nota n. 31924 dell’8 settembre 2022 (recante indicazioni in merito alle domande di cessazione dal servizio e alle gestione delle medesime):
Il termine del 21 ottobre 2022 deve essere osservato anche da coloro che, avendo i requisiti per la pensione anticipata (41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini) e non avendo ancora compiuto il 65° anno di età, chiedono la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico, purché ricorrano le condizioni previste dal decreto 29 luglio 1997, n.331 del Ministro per la Funzione Pubblica.
Dunque, la richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale, con contestuale attribuzione della pensione, può essere avanzata dal personale che:
- sia in possesso dei requisiti per la pensione anticipata ordinaria (41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini) e non abbia compiuto 65 anni di età (viceversa, ossia nel caso in cui compia 65 anni d’età entro il 31/08/2023, va collocato a riposo d’ufficio).
Condizioni
Ai fini della concessione del trattamento pensionistico e della trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale, ai sensi del decreto del Ministro della Funzione Pubblica n. 331/97, devono ricorrere le seguenti condizioni:
- non ci devono essere situazioni di esubero nel profilo o classe di concorso di appartenenza;
- non deve essere stata superata l’aliquota stabilita per i rapporti di lavoro a tempo parziale (ossia il 25% rispetto alla dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno di ciascuna classe di concorso a cattedre o posti o di ciascun ruolo e comunque al limite di spesa massima annua prevista per la dotazione organica medesima).
Sempre ai sensi del citato DM, “Per il personale docente del comparto scuola la riduzione dell’orario avviene nel rispetto dei limiti e delle modalità indicate nelle specifiche ordinanze ministeriali”. L’OM di riferimento è la n. 446 del 22.07.97, in base alla quale:
- la prestazione lavorativa a tempo parziale deve avere una durata minima pari almeno al 50% di quella a tempo pieno;
- non è consentito l’impiego di personale a tempo parziale nelle classi di scuola di infanzia e primaria ove l’insegnamento debba essere interamente svolto da un unico docente;
- i docenti di sostegno in part time non possono essere utilizzati su posti che comportino interventi di sostegno su singoli alunni di durata superiore alla metà dell’orario settimanale obbligatorio d’insegnamento stabilito per ciascun grado di scuola.
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Domande
Il personale suddetto, ossia in possesso dei requisiti per la pensione anticipata ordinaria e che non abbia compiuto 65 anni d’età, qualora intenda chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico, presenta la relativa domanda, tramite Istanze Online, entro il 21 ottobre 2022.
Evidenziamo che nella domanda si deve esprimere l’opzione per la cessazione dal servizio ovvero per la permanenza a tempo pieno, nel caso fossero accertate circostanze tali da rendere impossibile la concessione del part-time (superamento del limite percentuale stabilito o situazioni di esubero nel profilo o classe di concorso di appartenenza).