Pensionamenti docenti e ATA 2022, quando si avrà certezza di andare in pensione? Tempistica

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Il personale scolastico interessato presenta istanza di cessazione dal servizio entro il 21 ottobre 2022. Quando si avrà certezza di possedere i requisiti necessari al pensionamento? Qual è la tempistica dell’intera procedura?

Domande

Il personale docente, educativo e ATA interessato (e i dirigenti scolastici), ai fini del pensionamento dal 1° settembre 2023, deve presentare due distinte istanze:

  1. domanda di cessazione dal servizio
  2. domanda di pensione

Le domande di cessazione vanno presentate entro il 21 ottobre 2022 (i dirigenti scolastici entro il 28 febbraio 2023), tramite Istanze Online, da parte di coloro i quali sono in possesso dei previsti requisiti per accedere ad una delle diverse tipologie di pensionamento: Vecchia, Anticipata, Opzione donna, Quota 100 e Quota 102. Qui i diversi requisiti richiesti

Le domande di pensione vanno, invece, presentate all’Inps in modalità telematica (online), anche tramite l’assistenza gratuita del Patronato, ovvero tramite Contact Center Integrato, almeno 6 mesi prima della decorrenza del trattamento pensionistico (in modo da aver liquidata la pensione dal 1° settembre 2023).

Accertamento e comunicazione diritto al pensionamento

La presentazione dell’istanza di cessazione dal servizio non dà la garanzia di andare in pensione, in quando deve essere accertato, per ciascun interessato, il diritto al trattamento pensionistico. Tale accertamento è frutto di un lavoro congiunto delle sedi competenti dell’Inps e degli ambiti territoriali provinciali (ATP) ovvero delle scuole, con questi ultimi (ATP e scuola) che supportano il primo (ossia l’Istituto di previdenza).

Nello specifico:

  1. l’Inps verifica il conto assicurativo individuale, in riferimento alla tipologia di pensionamento (Vecchiaia, Anticipata …);
  2. gli ambiti territoriali provinciali o le istituzioni scolastiche provvedono all’eventuale sistemazione dei conti assicurativi degli interessati (provvedendo, ad esempio, all’esatta ricognizione delle domande di Ricongiunzione, Riscatti, Computo, nonché dei relativi allegati, prodotte entro il 31 agosto 2000 e non ancora definite);
  3. gli ambiti territoriali o le istituzioni scolastiche terminano la suddetta attività entro il 12 gennaio 2023;
  4. l’Inps accerta il diritto al trattamento pensionistico, dandone periodico riscontro al MI, per la successiva comunicazione, entro il 18 aprile 2023;
  5. gli ambiti territoriali o le istituzioni scolastiche, dopo l’accertamento dell’Inps, convalidano le cessazioni sul SIDI.

Da quanto detto, gli interessati avranno la certezza di poter andare in pensione entro il 18 aprile 2023 (o comunque nei giorni successivi al 18).

Accertamento negativo

Cosa succede in caso non si abbia diritto al trattamento pensionistico a partire dal 1° settembre 2023? 

La risposta alla domanda è dettata da quanto indicato nella domanda di cessazione, ove l’interessato deve dichiarare la volontà di cessare comunque o restare in servizio, in caso di eventuale mancanza dei requisiti. Se l’interessato ha dichiarato:

  1. di permanere, resterà in servizio;
  2. di cessare comunque dal servizio, cesserà pur in assenza del diritto alla pensione.

Tempistica

Come si ricava leggendo il DM n. 238/2022 e la nota n. 31924 dell’8 settembre u.s. ed anche alla luce di quanto sopra riportato, la tempistica dell’intera procedura, che porterà al pensionamento dal 1° settembre 2023, è scandita dalle seguenti date:

  • 21 ottobre 2022 (data ultima presentazione domande di cessazione da parte del personale docente e ATA)
  • 12 gennaio 2023 (data ultima sistemazione conti assicurativi, da parte delle scuole)
  • 28 febbraio 2023 (data ultima presentazione domande di cessazione da parte dei dirigenti scolastici)
  • presentazione domanda pensione almeno 6 mesi prima della decorrenza del trattamento pensionistico
  • 18 aprile 2023 (da ultima accertamento diritto a pensione, da parte dell’Inps)

DECRETO E NOTA

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