PEI, redazione entro ottobre: indicazioni operative alla luce delle novità del decreto correttivo n. 153. NOTA

Di norma, non oltre il mese di ottobre le scuole redigono i Piani Educativi Individualizzati (PEI) per la parte relativa alla progettazione educativo- didattica. Con nota del 5 ottobre il Ministero dell’istruzione e del merito fornisce indicazioni operative per la compilazione alla luce delle novità apportate dal decreto interministeriale n. 153 dell’1 agosto 2023.
Il decreto n. 153 del 1 agosto 2023 apporta correttivi al DI 182 del 29 dicembre 2020 che, pur mantenendo validità, è stato emendato. Di conseguenza sono stati rettificati anche i modelli nazionali di Piano educativo individualizzato (PEI) ad esso allegati e le correlate Linee Guida. Li riportiamo di seguito
Scheda Supporti al funzionamento
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Nella NOTA del 5 ottobre il MIM illustra i passaggi principali del DI dell’1 agosto:
1. All’art. 8 del DI 182 del 29 dicembre 2020 rubricato “Attività di osservazione sistematica e progettazione degli interventi di sostegno didattico” è stato aggiunto il comma 4 che dispone:
I “Domini” richiamati nelle Linee guida per la redazione della certificazione di disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica e del profilo di funzionamento, adottate con decreto interministeriale del 14 settembre 2022, già indicati nella legge n. 104 del 1992, corrispondono alle “Dimensioni” di cui al presente articolo, secondo quanto di seguito riportato:
L’allineamento tra le 4 dimensioni previste nei modelli nazionali Piani Educativi Individualizzati e i 4 domini (inizialmente erano n. 3) previsti dalle disposizioni delle Linee guida del Ministero della salute recepisce le osservazioni pervenute dagli UUSSRR.
2. All’art. 10, comma 1 del DI 182 del 29 dicembre 2020 “curricolo dell’alunno” è stata aggiunto il sottoindicato periodo:
Nel caso in cui le discipline siano aggregate per aree disciplinari, la valutazione degli apprendimenti è sempre espressa per ciascuna disciplina. Per gli alunni con disabilità che frequentano le scuole secondarie di secondo grado non è previsto l’esonero dall’insegnamento di una o più discipline presenti nel piano di studi. Conseguentemente è stata anche eliminata la lettera d) dell’art. 10, comma 2.
3. L’art. 10 bis rubricato “Esami integrativi per gli alunni con disabilità frequentanti scuole secondarie di secondo grado” dispone:
1. Per gli alunni con disabilità che seguono percorsi didattici differenziati nelle scuole secondarie di secondo grado è ammessa, su richiesta delle famiglie o di chi esercita la responsabilità genitoriale, la possibilità di rientrare in un percorso didattico personalizzato con verifiche equipollenti alle seguenti condizioni:
a) superamento di prove integrative, relative alle discipline e ai rispettivi anni di corso durante i quali è stato seguito un percorso differenziato, nel caso di parere contrario del consiglio di classe con decisione assunta a maggioranza;
b) senza il previo superamento di prove integrative, nel caso di parere favorevole del consiglio di classe con decisione assunta a maggioranza.
4. L’art. 21 del DI 182 del 29 dicembre 2020 contiene uno specifico riferimento alle “Norme transitorie”:
“In via transitoria, laddove non sia stato ancora redatto il Profilo di funzionamento, la predisposizione del PEI tiene conto della diagnosi funzionale e del profilo dinamico funzionale, ove compilato”.
Nonostante le Linee guida del Ministero della salute di cui alla lettera c) siano state emanate oramai già da tempo, ad oggi, le nuove modalità di predisposizione delle certificazioni e del Profilo di funzionamento non sono pienamente adottate su tutto il territorio nazionale, per cui le istituzioni scolastiche possono continuare ad utilizzare la Diagnosi Funzionale e il Profilo Dinamico Funzionale, così come previsto espressamente dal disposto dell’art. 14 del decreto interministeriale correttivo n. 153 del 1 agosto 2023 che ha aggiunto il comma 6 (leggasi quanto al punto 4) all’art. 21 del DI 182 del 29 dicembre 2020 dedicato alle “Norme transitorie”.
Relativamente alla piattaforma informatica, la nota comunica che sono in via di implementazione, nella Partizione separata dell’Anagrafe nazionale studenti, funzionalità utili alla compilazione dei modelli di PEI allegati al decreto interministeriale correttivo n. 153 del 1 agosto 2023. La data di apertura delle funzioni e le modalità di compilazione verranno comunicate con apposita Nota della Direzione Generale dei sistemi informativi e la statistica.
Le scuole paritarie compilano i modelli di PEI in formato cartaceo (D.M 153 del 1-08-2023), garantendo il diritto costituzionale all’educazione e all’istruzione della persona con disabilità come anche disposto dall’ art.1, comma 3 della legge 62 del 2000 che così recita: “Le scuole paritarie, svolgendo un servizio pubblico, accolgono chiunque, accettandone il progetto educativo, richieda di iscriversi, compresi gli alunni e gli studenti con disabilità”.