PEI, gli allegati C e C1 devono essere compilati? Chiocca: “No, in mancanza dei documenti sanitari nazionali necessari”. Miceli: “Compilazione potrebbe integrare falso in atto pubblico”

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La quantificazione delle ore di sostegno e assistenza specialistica e la compilazione degli allegati C e C1 continuano a essere al centro di numerose domande e dubbi sollevati dalle scuole in questa fase di verifica finale del PEI.

La questione interpretativa dipende dal raccordo tra la documentazione sanitaria necessaria, la previsione normativa di riferimento e la compilazione delle sezioni del PEI. “Il meccanismo di quantificazione delle ore di sostegno si basa sul cosiddetto profilo di funzionamento, un documento sanitario che deve essere redatto dall’unità multidisciplinare, ma che al momento manca all’interno dei fascicoli degli alunni”. Intervenuto durante la diretta di approfondimento organizzata dalla redazione di Orizzonte Scuola, l’avvocato Walter Miceli sintetizza così la vicenda, ricordando anche che lo scorso anno, con nota n. 2202 del 1 Giugno 2023, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha indicato di non compilare gli allegati C e C1.

Nel frattempo, è intervenuto il decreto interministeriale n. 153 del 1 Agosto 2023 che, “pur confermando la quantificazione delle ore di sostegno in base ai range, – continua l’avvocato Walter Miceli – indica all’art. 21 comma 6 la possibilità di avvalersi, in via transitoria e in assenza del profilo di funzionamento, della diagnosi funzionale o del profilo dinamico funzionale, superando la precedente indicazione ministeriale circa la sospensione delle tabelle C e C1: questi due documenti (diagnosi funzionale e profilo dinamico funzionale, ndr), però, sono stati abrogati a partire dal 1 Settembre 2019“.

E quindi le tabelle C e C1 devono essere compilate?

“In base a quanto previsto dallo stesso decreto interministeriale 153 del 1 Agosto 2023, all’articolo 18 – spiega la professoressa Evelina Chiocca (Osservatorio182), intervenuta in diretta – oltre al profilo di funzionamento (già previsto dal d.i. 182/2020, ndr) per la compilazione degli allegati C e C1 è necessario avere a disposizione anche il verbale di accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica, ossia il documento sanitario propedeutico alla redazione del profilo di funzionamento stesso. In mancanza di questa documentazione sanitaria, così come già sottolineato dal MIM con la nota n. 2202 del 1 Giugno 2023, non è possibile compilare gli allegati C e C1“.

Tali indicazioni sono contenute anche all’interno delle Linee Guida redatte dal Ministero della Salute lo scorso 10 Novembre 2022 e pubblicate in Gazzetta Ufficiale il 7 Gennaio 2023. “Tuttavia – prosegue la professoressa Chiocca – i due documenti sanitari nazionali individuati dal Ministero della Salute non sono disponibili, salvo l’esperienza sperimentale della regione Lombardia, dove stanno iniziando a muovere i primi passi”.

“Ci tengo a sottolineare – conclude l’avvocato Miceli – che la documentazione sanitaria richiesta è legata agli accertamenti sanitari devoluti alla neuropsichiatra infantile e agli altri componenti del team dell’unità di valutazione multidisciplinare: laddove un insegnante svolgesse tale tipo di lavoro rischierebbe di commettere un falso in atto pubblico. Gli allegati C e C1 non sono compilabili, dunque, perché, secondo la nostra interpretazione, si potrebbero integrare gli estremi di un falso in atto pubblico“.

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