PEI differenziato o semplificato, quando si consegue il diploma nella scuola secondaria di II grado
Nuovo PEI, percorso didattico seguito dall’alunno con disabilità e conseguimento o meno del titolo di studio. Cosa cambia tra secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado.
Nuovo PEI
Il modello nazionale di PEI (uno per ordine e grado d istruzione: infanzia, primaria, secondaria di I grado, secondaria di II grado) è stato adottato con il decreto interministeriale n. 182/2020, che ha altresì definito nuove modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità e adottato le relative Linee Guida.
Percorsi didattici
Le Linee Guida dedicano un apposito paragrafo alla relazione tra percorso didattico, all’interno del PEI, dello studente con disabilità e conseguimento del diploma nella scuola secondaria.
Questi i percorsi possibili:
- percorsi didattici ordinari, conformi alla progettazione didattica della classe, sulla base del curricolo d’istituto (nel caso di disabilità attinenti prettamente alla sfera fisica);
- percorsi didattici personalizzati in relazione agli obiettivi specifici di apprendimento e ai criteri di valutazione;
- percorsi didattici differenziati.
I percorsi di cui ai punti 2 e 3 rientrano rispettivamente in un “PEI semplificato o per obiettivi minimi” (punto 2) e in un “PEI differenziato” (punto 3). Dalla tipologia di PEI adottata (PEI semplificato o differenziato) dipende il conseguimento o meno del diploma conclusivo della scuola secondaria di II grado.
La distinzione tra i sopra riportati percorsi è presente nel nuovo modello nazionale di PEI, ove è inserito il seguente schema riepilogativo (nella scuola primaria e secondaria di primo grado, sono presenti solo le lettere A e B, mentre nella secondaria di II grado è presente anche la lettera C):
A. percorso ordinario;
B. percorso personalizzato (con prove equipollenti);
C. percorso differenziato.
PEI, prove, conseguimento diploma II grado o attestato credito formativo
Il decreto legislativo 62/2017, che disciplina gli esami di Stato di II grado e tratta il tema del PEI solo in relazione a questi ultimi, prevede che l’alunno può svolgere diverse tipologie di prove, a seconda del percorso seguito. Le differenti tipologie di prove (differenziate equipollenti o differenziate non equipollenti) rientrano nei due succitati percorsi:
- PEI con percorso didattico personalizzato e prove equipollenti;
- PEI con percorso didattico differenziato e prove non equipollenti.
E’ il consiglio di classe a stabilire, all’interno del PEI, la tipologia di prove che lo studente deve sostenere.
Nel caso di PEI con percorso personalizzato e prove differenziate equipollenti, l’alunno consegue il diploma di scuola secondaria di II grado.
Nel caso di PEI con percorso differenziato e prove differenziate non equipollenti, l’alunno non consegue il diploma ma un attestato di credito formativo. Quest’ultimo si consegue anche nel caso in cui l’alunno non si presenti all’esame.
Nelle Linee Guida si evidenzia che è sufficiente una singola “non conformità” in una disciplina per precludere il conseguimento del diploma. Pertanto, basta differenziare quanto previsto in una disciplina oppure esonerare l’alunno dall’insegnamento di una sola materia, affinché il percorso sia differenziato e non conduca al conseguimento del diploma. Ciò è testimoniato anche dalla disposizione dettata dall’articolo 20, comma 13, del decreto n. 62/2017, sulla base della quale uno studente con DSA esonerato dall’insegnamento delle lingue straniere segue un percorso differenziato e non consegue il diploma, bensì l’attestato di credito formativo.
Da quanto detto sopra, è chiaro che gli studenti con disabilità “anche grave hanno un “diritto allo studio” ma non anche “al titolo di studio”. E’ questo il principio enunciato dal Consiglio di Stato in risposta ad un quesito posto dal Miur dopo la sentenza della Corte Costituzionale n.215/87, da cui trae origine la locuzione “PEI differenziato” (Linee guida).
Passaggio dal PEI differenziato al PEI semplificato
Il passaggio dell’alunno da un PEI differenziato ad uno semplificato, quindi il rientro in un percorso ordinario, è possibile a condizione che lo studente, in apposita sessione, superi prove integrative riguardanti le discipline e i rispettivi anni di corso duranti i quali è stato seguito un percorso differenziato. Nelle Linee Guida si evidenzia come tale passaggio sia difficilmente realizzabile nell’ultimo anno di corso. Si tratta di una grave criticità e una stortura più e più volte segnalata dalle istituzioni scolastiche.
PEI, prove, conseguimento diploma I grado o attestato credito formativo
Nella scuola secondaria di I grado non c’è distinzione tra prove equipollenti e non, poiché l’alunno con disabilità, che sostiene l’esame, consegue comunque il diploma.
Il decreto 62/17, infatti, dispone lo svolgimento di prove d’esame “differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell’esame e del conseguimento del diploma”. Le prove, dunque, sono differenziate ma hanno valore equivalente, per cui l’alunno consegue comunque il titolo di studio.
Il rilascio dell’attestato di credito formativo, invece, è previsto soltanto nel caso in cui l’alunno non si presenti all’esame.
Decorrenze
Con la nota n. 40/2021, successiva al succitato DI 182/2020, il Ministero ha chiarito che il nuovo modello di PEI dovrà essere adottato dall’a.s. 2021/22 (può essere utilizzato comunque già dal 2020/21) e che trovano immediata attuazione il PEI provvisorio e il Curricolo dell’alunno.
Fermo restando quanto appena detto, la nuova disciplina, relativa alle commissioni mediche per l’accertamento della disabilità, al profilo di funzionamento (che ricomprende la diagnosi funzionale e il profilo dinamico funzionale), al modello di PEI e alle modalità di richiesta e assegnazione delle risorse di sostegno, si dovrebbe applicare agli studenti che passano da un grado di istruzione all’altro, come si legge nell’articolo 19/17bis del D.lgs. n. 66/2017 e come sentenziato dal TAR Lazio. Dopo tale sentenza potrebbe essere utile un ulteriore chiarimento da parte del Ministero.
Approfondisci tempistica adozione misure DI 182/2020
Modelli PEI, normativa e allegati